Legge regionale 9 marzo 2012, n. 8
Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’
articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
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Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012
Art. 2
- Oggetto
1. In attuazione del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e nel perseguimento dell'obiettivo di realizzare le più adeguate forme di integrazione tra gli enti e di copianificazione, la presente legge disciplina:
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a) il procedimento per la formazione dei PUV e le caratteristiche degli interventi di valorizzazione ivi previsti;
b) il procedimento semplificato per l'approvazione delle varianti urbanistiche previste dai piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’
articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 .
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2. La presente legge disciplina, inoltre, la procedura per l’attuazione degli accordi di programma stipulati per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri e per la valorizzazione dei beni funzionali a tale scopo.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.
Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.