Art. 23
- Funzioni del consorzio di bonifica
1. Il consorzio di bonifica provvede:
a) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica individuate nel piano delle attività di bonifica;
b) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica;
d) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;
f) al pronto intervento, (66) Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 17.
all’esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n.195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l’introito dei relativi canoni.
2. Il consorzio di bonifica può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica interregionali confinanti con il proprio comprensorio, nell’ambito del comprensorio interregionale di questi ultimi, le attività di cui al comma 1 connesse e funzionali agli interventi e alle attività svolte nel proprio comprensorio regionale. (67) Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 17.
2 bis. Il consorzio di bonifica interregionale può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica regionali confinanti con il proprio comprensorio, nell’ambito del proprio comprensorio interregionale, le attività di cui al comma 1, connesse e funzionali alle attività e agli interventi svolti nel comprensorio regionale. (125) Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 15.
2 ter. La Regione, previa stipula di apposita convenzione, può avvalersi dei consorzi di bonifica interregionali per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 80/2015, nell’ambito del territorio toscano ricadente nel comprensorio interregionale. (125) Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 15.
3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nell’ambito delle quali è regolato, in particolare, l’utilizzo del personale adibito a tali mansioni. (14) Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 2.
4. Le spese relative al personale di cui al comma 3, non rientrano nelle spese di cui all’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3, sono trasmesse alla Regione.
6. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari,
affidano preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile, appartenenti al consorzio, (15) Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 2.
iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), e dell’articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”).
7. Entro sei mesi dall’insediamento degli organi di tutti i consorzi, al fine di realizzare economie di gestione e di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni, i consorzi di bonifica, gestiscono in forma associata le seguenti attività:
a) organizzazione e gestione delle risorse umane;
b) gestione dei servizi amministrativi e dei servizi informativi territoriali;
c) gestione del catasto consortile ed emissione dei ruoli di contribuenza;
d) gestione dell’affidamento dei contratti pubblici;
e) gestione legale dei contenziosi;
f) gestione dell’attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati.
8. Per lo svolgimento in forma associata delle attività di cui al comma 7, sono utilizzate le strutture e le risorse umane dei consorzi, senza ulteriori oneri per la contribuenza consortile.
9. Le modalità e i relativi atti di cui al comma 7, sono trasmessi alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.