Art. 21
- Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio
1 bis. Il direttore generale è nominato dal presidente del consorzio d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, nell'ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1ter. (116) Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 10.
1 ter. Ai fini dell'individuazione della rosa di candidati di cui al comma 1 bis, il presidente del consorzio pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private. (116) Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 10.
2. Il direttore:
b) cura le attività di competenza del consorzio in attuazione degli indirizzi del presidente;
c) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa.
3. Il direttore generale resta in carica per un tempo analogo a quello dell’assemblea consortile. Esso è rinnovabile per una sola volta.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Per i soggetti esterni al consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
6. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dall’assemblea consortile sulla base del contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze.