Art. 14
- Assemblea consortile
1. L'assemblea consortile è composta in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri rappresentanti della Regione,
(42) Parola soppressa con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 14.
comuni e città metropolitana, secondo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Per il Consorzio 1 Toscana Nord l’assemblea è composta:
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). (44) Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 14.
3. Per il Consorzio 2 Alto Valdarno l’assemblea è composta:
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
4. Per il Consorzio 3 Medio Valdarno l’assemblea è composta:
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
5. Per il Consorzio 4 Basso Valdarno l’assemblea è composta:
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
6. Per il Consorzio 5 Toscana Costa l’assemblea è composta:
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
7. Per il Consorzio 6 Toscana Sud l’assemblea è composta:
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
9. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e quelle di cui all’articolo 12, commi 3 e 5, l’assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti dei presenti.
10. Fino all’integrazione dell’assemblea con i membri nominati dal Consiglio regionale e con quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, essa delibera validamente con la presenza
dei tre quarti dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. (56) Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 14.
11. Con la deliberazione di cui all’articolo 6, comma 2, il Consiglio regionale può modificare il numero dei membri eletti dai consorziati e di quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto della diversa estensione territoriale del comprensorio.
12. Ai membri dell’assemblea consortile residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’assemblea medesima, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute della stessa, nella misura stabilita per i dirigenti regionali.