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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), e), n) e z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);


Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui, contestualmente alla legge di bilancio, la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale una proposta di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 );


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA");


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi);


Vista la legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007);


Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);


Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);


Vista la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);


Vista la legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011 );


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2012;


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 4 dicembre 2012;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Disposizioni in materia di entrata):


1. Al fine di fronteggiare i tagli nei trasferimenti statali, senza compromettere il livello dei servizi e di inclusività delle varie forme di solidarietà con le fasce sociali più deboli, è necessario un intervento di natura fiscale per riportare in equilibrio il bilancio della Regione;


2. Nell'ambito della manovra sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è opportuno salvaguardare alcuni specifici settori economici, in ragione del loro stato di crisi o della loro competitività, anche con riferimento ai mercati internazionali;


3. È altresì opportuno prevedere agevolazioni IRAP per imprese che assumano, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni, particolari categorie deboli di lavoratori, individuate nella l.r. 35/2000 , all'uopo modificata dalla presente legge;


4. Abrogato; (29)

Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45, art. 12.



5. È necessario rideterminare le imposte regionali sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché sulle concessioni demaniali marittime. Le concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Autorità portuali di Livorno, Marina di Carrara e Piombino vengono escluse dall’applicazione dell’imposta regionale.


Per quanto concerne il capo II (Riorganizzazione della spesa regionale), sezione I (Limitazioni delle assunzioni per l'anno 2013):


6. Per assolvere alle finalità di contenimento della spesa pubblica è opportuno prevedere il blocco delle assunzioni per la Giunta regionale e gli enti dipendenti per l’anno 2013, a integrazione di quanto già previsto dalle legge finanziarie regionali dei due anni precedenti.


Per quanto concerne il capo II, sezione III (Disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione):


7. È opportuno, per assicurare un maggior controllo della spesa, uniformare le leggi istitutive di alcuni enti regionali alla previsione che l'ammontare del contributo annuale della Regione è determinato con legge di bilancio;


8. Per ciò che concerne la l.r. 30/2009 si ritiene opportuno, al fine di introdurre elementi di semplificazione procedurale, rivedere le competenze a suo tempo attribuite alla conferenza permanente disciplinata dall’articolo 14 della stessa legge regionale;


9. È opportuno estendere alle università la possibilità di partecipazione al consorzio LAMMA.


Per quanto concerne il capo III (Interventi per lo sviluppo), sezione II (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"):


10. Al fine di favorire la ripresa economica ed al contempo promuovere l’edilizia sostenibile è necessario favorire l’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui al titolo V, capo IV bis, della l.r. 1/2005 .


Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2011"):


11. È opportuno modificare l’articolo 130 bis della l.r. 65/2010 , con cui è autorizzata la spesa corrente per contribuire al pagamento delle rate del mutuo per la realizzazione delle attività di dragaggio del porto di Livorno.


Per quanto concerne il capo III, sezione V (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 "Legge finanziaria per l’anno 2012"):


12. È necessario modificare il comma 2 dell’articolo 95 della l.r. 66/2012 , che definisce modalità e tempi per il potenziamento della strada regionale Firenze-Pisa-Livorno, demandando alla Giunta regionale il compito di trasmettere al Consiglio regionale, entro il 31 marzo 2013, la proposta di aggiornamento del programma degli interventi e delle forme di gestione e finanziamento di tale infrastruttura;


13. Sussiste l’esigenza di incrementare l’utilizzo di energia alimentata da fonti rinnovabili anche attraverso l’estensione della tipologia dei soggetti che possono accedere al fondo di garanzia per l’installazione dei relativi impianti, anche al fine di adeguarsi alla richiesta della competente commissione consiliare relativa al regolamento di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011 ;


14. Data la particolare valenza, per la realizzazione delle politiche ambientali regionali, del fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011 , è opportuno prevedere il finanziamento di tale fondo anche per gli anni successivi al 2012;


15. È opportuno prevedere il conferimento di contributi ai comuni per incentivare la realizzazione, su edifici di loro proprietà, di progetti sperimentali concernenti le azioni e gli interventi di edilizia sostenibile già previsti all’articolo 106 della l.r. 66/2011 ;


16. Si rende necessaria la proroga dei termini, dal 31 dicembre 2012 al 30 ottobre 2013, delle misure di salvaguardia relative all’implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valore paesaggistico, alla luce dei rilevanti problemi di natura tecnica incontrati nel corso della predisposizione del nuovo piano paesaggistico regionale.


Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Disposizioni relative alle infrastrutture aeroportuali e alla continuità territoriale dell’Isola d’Elba):


17. Al fine di aumentare la capacità competitiva dell’aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo individuando un unico soggetto gestore, è opportuno che la Regione promuova la fusione della società Aerelba S.p.A., proprietaria dell’infrastruttura aeroportuale, e della società Alatoscana S.p.A., e che si proceda alla ricapitalizzazione della stessa società in misura proporzionale alla quota di partecipazione regionale;


18. Al fine di garantire la continuità territoriale dell’Isola d’Elba con il territorio regionale, è necessario che la Regione concorra finanziariamente al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l’effettuazione, nell’aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo, di collegamenti aerei regolari, continuativi ed adeguati al flusso di passeggeri, tramite l’erogazione di contributi straordinari da destinare all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), competente all’effettuazione della gara per l’individuazione del vettore aereo cui attribuire gli oneri medesimi.


Per quanto concerne il capo III, sezione VII (Contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello):


19. È necessario provvedere, al termine della gestione straordinaria, al finanziamento degli interventi necessari ad assicurare la salvaguardia della laguna di Orbetello.


Per quanto concerne il capo III, sezione VIII (Disposizioni concernenti la rete viaria locale):


20. Al fine di garantire la realizzazione di tratti della viabilità locale che svolgono una funzione strategica di integrazione con la viabilità di interesse regionale nel contesto infrastrutturale in cui sono collocati, è necessario attribuire contributi straordinari agli enti locali compenti alla loro realizzazione, previo aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, nonché previa stipula di apposito accordo di programma.


Per quanto concerne il capo IV (Revisione delle disposizioni regionali per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi):


21. È necessario introdurre un contributo per la realizzazione di investimenti pubblici, volti al miglioramento ed alla mitigazione ambientale, da destinare alle province ed ai comuni dove hanno sede gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento prodotti in ambiti territoriali diversi da quelli ove ha sede l’impianto;


22. È necessario altresì dettare nuove aliquote per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, al fine di disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica, nonché semplificare la disciplina per l’applicazione del tributo medesimo, adeguando al contempo il sistema sanzionatorio.


Per quanto concerne il capo V (Misure per l'equità e la tutela sociale):


23. Al fine di rilanciare e potenziare gli interventi per favorire l’inclusione delle persone in situazioni di disabilità, è opportuno prevedere, per l’anno 2013, uno stanziamento per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica.


24. Al fine di sviluppare e sostenere le politiche attive contro la povertà e per la coesione sociale, è necessario introdurre misure relative a fondi per il microcredito e stanziare risorse da distribuire alle organizzazioni non lucrative di natura sociale, allo scopo di garantire un aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità e alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza. Per la concessione dei benefici i soggetti del terzo settore che presentano i progetti di inclusione sociale devono verificare la sussistenza di requisiti puntualmente elencati, ma anche le particolari condizioni di difficoltà familiare in cui il richiedente si trova.


Per quanto concerne il capo VIII (Ulteriori interventi per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 “Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana”):


25. Gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012 hanno causato notevoli danni alla popolazione dei comuni più gravemente colpiti, che ha subito la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita;


26. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto 13 novembre 2012, n. 196, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 per i territori delle province di Massa-Carrara, Lucca e Grosseto, e con decreto 15 novembre 2012, n. 199, ha provveduto ad integrare la dichiarazione di stato di emergenza regionale anche per i territori delle province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena;


27. Per consentire l’attuazione degli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza idrogeologica, è stata approvata la l.r. 66/2012 , e con legge regionale 7 dicembre 2012, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 “Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011 ”), è stato posto in essere un intervento legislativo immediato che, ad integrazione della citata l.r. 66/2012 , ha disposto uno stanziamento finanziario straordinario per consentire l’erogazione di contributi alle persone fisiche, al fine di agevolare un immediato ritorno alle normali condizioni di vita;


28. Appare necessario un ulteriore intervento normativo urgente, con la finalità di semplificare e accelerare la procedura di assegnazione ai comuni delle risorse finalizzate alla erogazione dei contributi, nonché ad incrementare lo stanziamento finanziario relativo in ragione del notevole numero delle persone che sono risultate danneggiate".


Per quanto concerne il capo IX (Norma finale):


29. È necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, anche al fine di dar corso alla procedura prevista per le leggi regionali che intervengono sull'addizionale IRPEF dall’Sito esternoarticolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).


Approva la presente legge

CAPO I
- Disposizioni in materia di entrata
SEZIONE I
- Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Art. 1
- Variazioni delle aliquote IRAP
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,92 punti percentuali per le categorie di soggetti passivi d’imposta e per le categorie ed i settori di classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007, indicati nell’allegato A, rispetto a quella stabilita dall’Sito esternoarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
Art. 2
- Deduzioni dalla base imponibile dell’IRAP per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) ai sensi della l.r. 35/2000 (32)

Regolamento regionale 26 agosto 2013, n. 48/R.

1. Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 è prevista la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP delle spese sostenute per il personale dipendente assunto nel 2013 con contratto a tempo indeterminato o determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni, ai sensi dell’articolo 5 quindecies, comma 1, lettera d bis) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese).
2. La Giunta regionale, con regolamento (32)

Regolamento regionale 26 agosto 2013, n. 48/R.

da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità applicative necessarie per usufruire della deduzione dalla base imponibile dell'IRAP.
3. Le deduzioni di cui al presente articolo rientrano nella disciplina del regime "de minimis”.(31)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 44.

Art. 3
- Disposizioni finanziarie
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito annuo stimato in euro 112.650.000,00, e sono imputate all’unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015.
SEZIONE II
- Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF
Art. 4
- Variazioni dell'aliquota dell’addizionale regionale IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l’aliquota dell’addizionale regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’Sito esternoarticolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito:
b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;
1 bis. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere c) e d), come modificate dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l’anno 2024), sono stimate in euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e sono imputate per euro 10.000.000,00 per l’anno 2024 alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assi-milati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e per euro 190.000.000,00 per l'anno 2024 e euro 200.000.000,00 a partire dal 2025 alla Tipologia 102 "Tributi desti-nati al finanziamento della sanità" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 – 2026 e successivi. (83)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 1.

Art. 5
Abrogato.
Art. 6
- Abrogazione
1. L’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è abrogato.
Art. 7
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito annuo stimato in euro 109.287.000,00 per l’anno 2013 ed in euro 87.962.000,00 per ciascuna delle annualità 2014 e 2015, e sono imputate all’UPB 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015.
SEZIONE III
- Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile
Art. 8
- Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall’Sito esternoarticolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla Sito esternolegge 23 dicembre 1977, n. 952 , e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) è determinata nelle seguenti misure per metro cubo:
a) per usi civili:
1) euro 0,022 per consumi fino a 120 metri cubi annui;
2) euro 0,030987 per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui;
3) euro 0,030987 per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui;
4) euro 0,030987 per consumi superiori a 1560 metri cubi annui;
b) per usi industriali:
1) euro 0,006 per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui;
2) euro 0,0052 per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.
2. L’imposta sostitutiva per le utenze esenti è determinata nella misura di euro 0,026 al metro cubo.
2 bis. A decorrere dal 1° maggio 2017 e fino al 30 aprile 2027, ai consumi di gas naturale utilizzato dai grandi impianti di cogenerazione situati all’interno delle aree di crisi industriale complessa, per la componente relativa alla produzione di energia termica ad uso industriale da utilizzare nelle medesime aree, non si applica l’addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 398/ 1990, nei limiti e con le modalità di cui al comma 2 ter. (68)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 5.

2 ter. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, l'agevolazione fiscale di cui al comma 2 bis trova applicazione relativamente a consumi fino a 392.400.000 metri cubi di gas annui e, comunque, per importo non superiore al valore di addizionale corrispondente pari a 550.000,00 euro annui. Oltre la soglia di valore sopra determinata si applicano le ordinarie aliquote dell'addizionale regionale sul gas naturale vigenti. (68)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 5.

2 quater. La periodicità tributaria da assumere a riferimento per la verifica dei consumi di gas naturale è quella decorrente dal 1° maggio di ciascun anno fino al 30 aprile dell'anno successivo. Il consumo di gas inferiore al limite fissato dalla presente legge o comunque tale da aver determinato la mancata applicazione dell'addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile per importo inferiore ad euro 550.000,00, registrato in ciascuna singola periodicità tributaria di riferimento, non dà diritto a cumuli o compensazioni sulle periodicità tributarie successive. (68)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 5.

2 quinquies. Il soggetto beneficiario dell'agevolazione di cui al presente articolo è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere da giugno 2018, alla competente struttura regionale, la documentazione fiscale attestante i consumi di gas naturale effettuati nella periodicità tributaria precedente, come individuata ai sensi del comma 2 quater. (68)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 5.

Art. 9
- Abrogazione
1. L’articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è abrogato.
Art. 10
- Disposizioni finanziarie
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente sezione sono stimate in euro 3.990.000,00 annui e sono imputate alla UPB 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.
1 bis. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2 bis, pari ad euro 550.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2017 – 2019. (69)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 6.

1 ter. Alle minori entrate pari ad euro 550.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2020 al 2027 si fa fronte con legge di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (69)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 6.

SEZIONE IV
- Disposizioni in materia di demanio
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
Abrogato.
Art. 13
- Disposizioni finanziarie
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente sezione sono stimate in euro 2.490.000,00 annui e sono imputate all’UPB 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015.
SEZIONE V
- Soppressione della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale
Art. 14
- Soppressione della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 del d. lgs. 68/2011 , la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale è soppressa.
2. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono stimate in euro 500.000,00 annui e sono imputate alla UPB 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.
SEZIONE VI
- Notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione
Art. 15
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi), le parole "e successive modifiche" sono sostituite dalle seguenti: "
,
oppure mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale".
SEZIONE VII
- Disposizioni in materia di sanzioni amministrative
Art. 16
1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), dopo la parola "spese" è inserita la seguente "amministrative,".
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 81/2000 è inserito il seguente:
"4 bis. Le spese amministrative di cui al comma 4 sono stabilite nella misura fissa pari a euro 5,00 e sono poste a carico del soggetto che è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa.".
SEZIONE VIII
- Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali. Esenzione per persone disabili
Art. 17
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è aggiunto in fine il seguente periodo:
“Tale trasferimento è ammissibile anche nel caso in cui il veicolo che fruisce dell’esenzione cessa di essere di proprietà del beneficiario entro quindici giorni dall’acquisto del veicolo nuovo.”.
CAPO II
- Riorganizzazione della spesa regionale
SEZIONE I
- Limitazioni delle assunzioni per l'anno 2013
Art. 18
- Limitazioni delle assunzioni per l'anno 2013
1. Per l’anno 2013 è fatto divieto all’amministrazione regionale di procedere al reclutamento di personale a tempo indeterminato. È fatta eccezione per le assunzioni obbligatorie per legge e per le mobilità di personale tra il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale e tra la Regione, gli enti dipendenti e le aziende unità sanitarie della Toscana.
2. Nel rispetto dell’autonomia sancita dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), è fatta altresì eccezione per le assunzioni derivanti dal completamento dell’attuazione del piano occupazionale dell’anno 2011 del Consiglio regionale.
3. Per l’anno 2013 l’amministrazione regionale può effettuare esclusivamente le assunzioni a tempo determinato cofinanziate dall’Unione europea, dallo Stato o da soggetti pubblici o privati.
4. Oltre a quelle di cui al comma 3 sono consentite per il Consiglio regionale le assunzioni a tempo determinato necessarie per lo svolgimento di nuove attività o funzioni derivanti da leggi statali o regionali e relativi atti applicativi, anche di natura convenzionale.
5. Fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 2, commi 5 e 5 bis, della l.r. 65/2010 , le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti degli enti dipendenti della Regione, fatte salve le assunzioni volte alla sostituzione delle figure professionali tecniche infungibili, espressamente autorizzate dalla Giunta regionale.
6 bis. Al fine di assicurare lo svolgimento di attività connesse in particolare alla sorveglianza dei beni, delle strutture e degli impianti, alla collaborazione nei servizi amministrativi al pubblico anche attraverso utilizzo di procedure telematiche o strumenti informatici, non effettuabili mediante il proprio personale, la Regione e gli enti dipendenti sono autorizzati a ricorrere a imprese che garantiscano l'integrazione di professionalità diverse, anche nell'ambito di contratti di servizio già in essere. (6)

Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 9.

6 ter. Agli oneri di cui al comma 6 bis, stimati in euro 420.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte rispettivamente per euro 400.000,00 ed euro 20.000,00 con gli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" e della UPB 142 "Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013, ed in euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (6)

Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 9.

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)
Art. 19
1. L'articolo 31 bis della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è sostituito dal seguente:
"Art. 31 bis - Prenotazione di impegno
1. Gli atti che non comportano assunzione di impegno in quanto privi dei requisiti di cui all'articolo 30, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli
degli esercizi successivi, contengono la corrispondente prenotazione di impegno e sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per la registrazione della prenotazione ed il riscontro
della loro regolarità contabile.
2. Le prenotazioni di impegno producono l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini.
3. Le prenotazioni di impegno decadono al termine dell'esercizio in cui sono prese, se non trasformate in impegno definitivo, ad eccezione di quelle relative a spese per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario di contributi erogati dalla Regione, che decadono in mancanza di assunzione dell'impegno definitivo nel corso del successivo esercizio.".
Art. 20
Abrogato.
SEZIONE III
- Disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione
Art. 21
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET) è sostituita dalla seguente:
"a) con il contributo annuale della Regione a copertura delle spese di funzionamento e delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, determinato annualmente con legge di bilancio".
2. Il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 è abrogato.
Art. 22
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA"), è sostituito dal seguente:
"2. Non costituiscono entrate ai sensi del comma 1, lettera a):
a) le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato o della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2, comma 1;
b) i fondi attribuiti dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuto o contributo.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
"2 bis. Le somme indicate al comma 2 costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di ARTEA.".
3. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono gestite su conti infruttiferi intestati ad ARTEA presso la Sezione Provinciale della Banca d’Italia."
.
Art. 23-
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Il contributo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), è determinato annualmente con legge di bilancio.".
Art. 24
1. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), è abrogata.
Art. 25
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 30/2009 la parola
"ottobre"
è sostituita dalla seguente:
"novembre".
Art. 26
- Modifiche all’articolo 16 della l.r. 30/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole
"31 ottobre"
sono sostituite dalle seguenti:
"30 novembre".
Art. 27
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 30/2009 le parole
"
e del parere della conferenza permanente di cui all’articolo 14, comma 5, lettera d)"
, sono sostituite dalle seguenti:
", nonché previo invio dello stesso alle province;".
2. Al comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 30/2009 le parole
"acquisito il parere della conferenza permanente di cui all’articolo 14, comma 5, lettera d)"
, sono sostituite dalle seguenti:
"previo invio dello stesso alle province".
Art. 28
- Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 38 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 38- Norma finanziaria
1. I contributi regionali di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a) e b), sono determinati annualmente con legge di bilancio, tenuto conto del costo delle attività istituzionali obbligatorie
previste nella carta di cui all’articolo 13.".
Art. 29
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) dopo le parole
"enti pubblici territoriali"
sono inserite le seguenti:
", le Università".
Art. 30
- Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 39/2009
1. L’articolo 13 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Entrate finanziarie, contabilità e contratti
1. Le entrate finanziarie del LAMMA sono costituite:
a) dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
b) agli ulteriori contributi straordinari dei consorziati, a copertura delle attività
straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e delle ulteriori spese di funzionamento ad esse relative.
2. Ai fini del conferimento del contributo ordinario annuale di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), ciascun ente consorziato può mettere a disposizione il proprio personale, previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le modalità della prestazione.
3. Il LAMMA è tenuto all'applicazione della vigente disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di gestione del patrimonio.".
CAPO III
- Interventi per lo sviluppo
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese)
Art. 31
Abrogato.
SEZIONE I BIS
- Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese (16)

Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 7.

Art. 31 bis
- Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese (17)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 8.

1. Al fine di sostenere le microimprese toscane e la permanenza dell’occupazione e dell’autoimpiego generati dalle stesse, è attivata con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della l.r. 35/2000, una misura di intervento per la concessione di piccoli prestiti di emergenza. I prestiti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”).
2. Possono accedere alla misura le microimprese, così come definite ai sensi della raccomandazione (2003/361/CE) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, costituite nella forma di ditte individuali o di società, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, dei servizi, del turismo e del commercio.
3. I prestiti sono concessi fino ad un massimo di euro 15.000,00, a tasso zero e sono soggetti ad un piano di restituzione della durata massima di sessanta mesi, con preammortamento non superiore ai dodici mesi.
4. La gestione operativa dell’intervento è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A., mediante apposita convenzione.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, detta le modalità operative della misura, tra cui le tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione e di restituzione, nonché le fattispecie di inadempimento.
6. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un servizio di assistenza e di primo accompagnamento alle microimprese che richiedono di accedere ai prestiti di cui al comma 1, è attivata una rete territoriale costituita da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere organizzazioni senza scopo di lucro;
b) avere nel proprio statuto la finalità di prestare servizi alle imprese, o di realizzare attività nell’ambito dello sviluppo economico,
c) avere almeno una sede operativa (33)

Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 3.

in ogni provincia della Toscana.
7. Le organizzazioni partecipanti alla rete sono individuate con apposita procedura di selezione da attivarsi a seguito della definizione dei criteri di cui al comma 5. Alle organizzazioni selezionate è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di informazione e comunicazione, fino alla concorrenza complessiva massima di euro 15.000,00 per l'annualità 2013.
8. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono utilizzate le risorse allocate nell’UPB 518 "Fondo unico per le imprese – Spese d’investimento" del bilancio 2013, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.000,00. Alla copertura delle spese di gestione, informazione e comunicazione di cui ai commi 4 e 7, si provvede nel limite massimo di euro 105.000,00 con le risorse allocate nella UPB 517 "Fondo unico per le imprese – Spese correnti" del bilancio 2013.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 32
Abrogato.
Art. 33
Abrogato.
Art. 34
Abrogato.
Art. 35
Abrogato.
SEZIONE III
- Proroga del fondo di cui all’articolo 34 della l.r. 64/2006
Art. 36
- Proroga del fondo di cui all’articolo 34 della l.r. 64/2006
1. Il fondo di cui all’articolo 34 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è prorogato fino al 31 dicembre 2015.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si provvede con le risorse pari a euro 1.000.000,00 annui, stanziati in entrata nella UPB 461 "Riscossione crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)
Art. 37
1. Il comma 3 dell'articolo 130 bis della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 4.500.000,00, cui si fa fronte, rispettivamente nell’anno 2013 per euro 3.000.000,00 e nell’anno 2014 per euro 1.500.000,00, con gli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete infrastrutturale di trasporto – spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014.".
2. Il comma 4 dell'articolo 130 bis della l.r. 65/2010 è abrogato.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012)
Art. 38
1. Il comma 2 dell’articolo 95 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) è sostituito dal seguente:
"2. Entro il 31 marzo 2013 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la
proposta di aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, definendo gli interventi di adeguamento della strada regionale Firenze-Pisa-Livorno e le forme di gestione e finanziamento della relativa infrastruttura.".
Art. 39
1. Il comma 1 dell’articolo 103 della l.r. 66/2011 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, tramite apposito fondo, fornisce alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese, agli enti locali ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché alle associazioni
che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite
dall’
Sito esternoarticolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "legge finanziaria 2003"), garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed all’installazione di impianti per
la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare anche
previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici. Al fondo accedono i progetti riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale.".
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 103 della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
"2 bis. Il regolamento prevede altresì i criteri da applicare nel caso in cui si proceda alla concessione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 tramite la formazione di apposita
graduatoria. Tali criteri sono definiti in modo da privilegiare i progetti che assicurano la massima riduzione dei consumi energetici e, a parità di punteggio tra persone fisiche, quelle con nucleo familiare più numeroso.".
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 103 della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
"3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per
l’anno 2013, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 413 "Energia - Spese di investimento", del bilancio di previsione 2013. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.".
Art. 40
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 106 della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
"1 bis. La Regione assegna contributi ai comuni per la realizzazione di progetti sperimentali concernenti l’attivazione, su edifici di loro proprietà, delle azioni e degli interventi di cui al comma 1 lettera a).".
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 106 della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
"1 ter. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 bis è autorizzata la spesa massima rispettivamente di euro 300.000,00 per l’anno 2013, euro 500.000,00 per l’anno 2014 ed euro 500.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB n. 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013- 2015. Agli oneri di spesa per gli esercizi
successivi si fa fronte con legge di bilancio.".
Art. 41
1. Al comma 1 dell’articolo 147 della l.r. 66/2011 le parole
“31 dicembre 2012
” sono sostituite dalle seguenti:
“31 ottobre 2013”.
SEZIONE VI
- Disposizioni relative alle infrastrutture aeroportuali e alla continuità territoriale dell’Isola d’Elba
Art. 42
- Disposizioni relative ad Alatoscana S.p.A. ed Aerelba S.p.A
1. La Giunta regionale promuove la fusione della società Aerelba S.p.A., proprietaria dell’infrastruttura dell’aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo, con Alatoscana S.p.A., società di gestione del medesimo aeroporto.
2. Al fine del riequilibrio della situazione patrimoniale della società Alatoscana S.p.A e per supportare i nuovi investimenti, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della società medesima, fino alla concorrenza di euro 1.000.000,00, previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato.
3. All'onere di spesa di cui al comma 2 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
Art. 43
- Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. (48)

Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 7.

2. I collegamenti aerei di cui al comma 1 ed il contenuto dei relativi oneri di servizio pubblico sono individuati nella conferenza di servizi indetta a tal fine ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documento amministrativi).
3. I contributi sono erogati all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) successivamente all’effettuazione della gara per l’assegnazione degli stessi.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014-2016 per l'annualità 2015. (48)

Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 7.

4 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, relativo agli anni 2016 e 2017, si fa fronte per euro 277.203,62 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e per euro 72.796,38 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017. (49)

Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 7.

SEZIONE VII
- Contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello
Art. 44
- Contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della laguna di Orbetello alla cessazione della gestione straordinaria di cui all’Sito esternoarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la Regione:
a) promuove la stipula, con le altre amministrazioni interessate, di uno o più accordi che definiscono, sulla base delle rispettive competenze, le azioni e gli interventi necessari e le forme del reciproco raccordo;
b) concorre alle spese relative agli interventi medesimi fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 per le annualità 2013, 2014, 2015, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla lettera a).
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 432 "Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.
3. Agli oneri per l'esercizio 2016, nella misura massima di euro 1.120.000,00, (70)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 8.

si fa fronte con legge di bilancio. (66)

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 5.

SEZIONE VIII
- Disposizioni concernenti la rete viaria locale
Art. 45
- Disposizioni concernenti la rete viaria locale
1. Entro il 31 marzo 2013, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la proposta di aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, individuando gli interventi di adeguamento di tratti della viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale, da realizzare con contributi straordinari regionali.
2. Per gli interventi individuati ai sensi del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 29.800.000,00 (7)

Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 10.

per gli anni 2014 e 2015, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti per la loro progettazione definitiva ed esecutiva e successivi accordi di programma per la realizzazione degli stessi. (18)

Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 26.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è destinata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte:
a) per euro 300.000,00 per l'anno 2014, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;
b) per euro 29.500.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. (8)

Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 26.

Art. 45 bis
- Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca(19)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 10.

1. La Regione concorre finanziariamente all’attività di realizzazione degli interventi e delle infrastrutture strategiche per i quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, individuate nell’ambito del programma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), con l’intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 (Per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle principali priorità), relativamente al sistema tangenziale di Lucca-viabilità est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est.
2. Ai fini del concorso regionale alla progettazione degli interventi, anche per stralci, di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all’importo massimo di euro 2.000.000,00 per il 2014 (45)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 31.

, previa stipula di specifico accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.
2 bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 15.000.000,00 per il biennio 2026 – 2027, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.(76)

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 9.

3. All’onere di spesa di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000,00 per il 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014. (47)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 31.

3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2 bis, fino a un massimo di euro 15.000.000,00 per il biennio 2026 – 2027, si fa fronte:
a) per euro 7.000.000,00 per l’anno 2026 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2026;
Art. 46
- Contributo straordinario ai Comuni di Camaiore e Stazzema
1. Per la realizzazione di interventi di miglioramento e messa in sicurezza della strada di accesso al parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, la Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi di programma con i Comuni di Camaiore e Stazzema, è autorizzata ad erogare ai comuni medesimi contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (20)

Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 11.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.(21)

Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 11.

SEZIONE VIII BIS
- Disposizioni relative a infrastrutture strategiche regionali(22)

Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 12.

Art. 46 bis
- Disposizioni relative a Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A.(23)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 13.

1. Nel rispetto dell’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. fino alla concorrenza di euro 3.200.000,00 ai fini del consolidamento dell’equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, alle seguenti condizioni:
a) previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilità a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione;
b) previa rimodulazione del prestito per il quale la Regione ha concesso garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 3.200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
Art. 46 ter
- Disposizioni relative a Interporto della Toscana centrale S.p.A.(24)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 14.

1. Nel rispetto dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 22/2012, e dell’articolo 3 della l.r. 20/2008, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della società Interporto della Toscana centrale S.p.A. fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00, ai fini del consolidamento dell’equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilità a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.100.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
Art. 46 quater
- Disposizioni per il rilancio dell’area industriale di Piombino(25)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 15.

1. Per realizzare le finalità di cui al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione di interventi per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla legge. 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, al fine di assicurare la funzionalità del porto di Piombino, la Regione Toscana concorre finanziariamente, insieme all’Autorità portuale di Piombino, alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali.
2. Nell'accordo di programma di cui all'articolo 1, comma 6, del d.l. 43/2013 convertito dalla l. 71/2013, sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, e in particolare l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:
a) aumento delle entrate proprie dell’Autorità portuale di Piombino in conseguenza dell’entrata a regime degli investimenti realizzati;
b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Per assicurare all’Autorità portuale di Piombino la necessaria liquidità in relazione alle esigenze finanziarie connesse all’esecuzione delle opere di cui al comma 1, a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione da parte della stessa di un finanziamento pari a euro 50.000.000,00 rimborsabile in venti anni (72)

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6.

, la Regione rilascia nell’interesse della predetta Autorità portuale e in favore dell’istituto finanziatore, una garanzia fideiussoria fino ad un massimo di euro 65.000.000,00.
4. La garanzia di cui al comma 3, è rilasciata con provvedimento della Giunta regionale, previa richiesta dell’Autorità portuale di Piombino corredata dello schema di contratto di finanziamento. La garanzia è autonoma, a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata, contenente rinuncia ad esercitare i diritti spettanti al fideiussore ai sensi degli articoli 1939, 1944, 1945, 1947, 1950, 1953, 1955 e 1957 del codice civile e a qualsiasi eccezione, ivi inclusa, quella di compensazione. La garanzia resterà in vigore sino all’integrale estinzione, nei limiti dell’importo garantito, di tutte le ragioni di credito di dell’istituto finanziatore verso l’Autorità portuale di Piombino derivanti dalla concessione del finanziamento.
5. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.
5 bis. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 2.984.339,68 per l'anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019. (73)

Comma inserito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6.

6. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2020 e fino al 2035, si fa fronte con legge di bilancio. (74)

Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6.

7. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 3, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 65.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2014.
CAPO IV
- Revisione delle disposizioni regionali per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 )
Art. 47
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è inserita la seguente:
"b bis) nella misura di cui all’
articolo 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 60/1996 le parole
"lettere a) e b);"
sono sostituite dalle seguenti:
"lettere a), b) e b-bis);".
"
d) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies
della l.r. 25/1998
per i rifiuti urbani e assimilati;".
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 48
- Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è inserito il seguente:
"Art. 25 bis Contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali ottimali diversi da quello di produzione
1. La Giunta regionale a partire dal 1° gennaio 2014 assegna alle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani risorse da destinare alle province ed ai comuni sede degli
impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento prodotti in altri ambiti
territoriali ottimali sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dall’articolo 25.
2. Le autorità destinano le risorse di cui al comma 1 ai comuni ed alle province a titolo di contributo per la realizzazione di investimenti pubblici volti al miglioramento ed alla mitigazione ambientale connessi con la gestione dei rifiuti e le bonifiche dei siti inquinati, nel rispetto dei criteri
e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Dal 1° gennaio 2014 il contributo sostituisce ogni onere, indennizzo o compenso a
carattere ambientale e territoriale a favore di comuni e province destinatari dei rifiuti.
4. Il contributo ambientale di cui al presente articolo non si applica agli atti e alle convenzioni aventi a oggetto flussi extra ATO già in essere alla data di cui al comma 3.
5. Fino all’approvazione dei piani di ambito, le risorse di cui al comma 1, sono assegnate sulla base dei flussi autorizzati ai sensi dell’articolo 31, comma 6.".
Art. 49
1. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
"5 quater. Per gli oneri derivanti dall’articolo 25 bis è autorizzata per l’annualità 2014 la spesa fino ad un massimo di euro 6.000.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa di investimento” del bilancio
pluriennale 2013-2015, annualità 2014.".
2. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
"5 quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione degli articoli 30 quater e 30 quinquies
sono stimate in euro 3.840.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 e sono imputate
alla UPB di entrata 111 "Imposte e tasse" del bilancio pluriennale 2013–2015.".
Art. 50
1. La rubrica dell’articolo 30 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
"Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. Tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni".
2. Il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
"2.Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i
dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono. La trasmissione tardiva, effettuata comunque entro il 2 maggio dell’anno successivo a quello a cui i
dati si riferiscono, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.550,00 euro a
5.000,00 euro.".
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
"2 bis. L’omessa trasmissione dei dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, oppure la trasmissione dei dati effettuata
dopo il 2 maggio dell’anno successivo a quello a cui essi si riferiscono, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro.".
Art. 51
1. L’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 30 bis - Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
1. Il tributo disciplinato dalla
legge regionale 29 luglio 1996, n. 60
(Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’
Sito esternoarticolo 3 della Sito esternol. 28 dicembre Sito esterno1995, n. 549
) è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata.
2. L’ammontare complessivo del tributo per ciascun ATO è calcolato moltiplicando l’importo di cui al comma 1 per la quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno
dell’ambito e smaltiti in discarica.
3. Al fine di definire la quota di tributo dovuta da ciascun comune dell’ATO, l’autorità
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani può stabilire criteri e metodi di ripartizione da approvarsi con propria deliberazione assembleare.
4. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l’eventuale onere derivante dall’applicazione dell’addizionale di cui all’
Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006
secondo le modalità ivi previste.
5. L’addizionale di cui all’articolo 205, comma 3 del d .lgs. 152/2006 è versata alla
Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall’
articolo 3 della l.r. 60/1996
.
6. L’accertamento delle percentuali di raccolta differenziata ai fini dell’applicazione dell’addizionale prevista all’
Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006
, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di
trasmissione dei dati che i comuni sono obbligati a trasmettere ai fini della certificazione dei dati medesimi.
7. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 6, entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono.
8. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per le finalità di cui al comma 4,
applica i dati percentuali di raccolta differenziata a decorrere dal trimestre immediatamente successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 6. Dallo stesso termine si applica l’eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall’
Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006
, qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall’atto del dirigente della competente struttura.
9. La trasmissione dei dati di cui al comma 7 effettuata dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, ma comunque entro il 2 maggio dell’anno medesimo, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.
10. L’omessa trasmissione dei dati di cui al comma 7 oppure la trasmissione di detti dati effettuata
dopo il termine del 2 maggio di cui al comma 9, comporta l’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 30, comma 2 bis.
11. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi
diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla
l.r. 14/2007
. La restante quota del 10 per cento è destinata alle
province per l’esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla
l.r. 60/1996
.".
Art. 52
1. Il comma 2 dell’articolo 30 quater della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
"2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovvalli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata.".
Art. 53
1. Dopo l'articolo 30 quater della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
"Art. 30 quinquies - Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
1. Il tributo disciplinato dalla
legge regionale 29 luglio 1996, n. 60
(Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'
Sito esternoarticolo 3 della Sito esternoL. 28 dicembre 1995, n. 549
) è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e sino al 31 dicembre 2015, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:
a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
b) produzione annua pro capite di rifiuti.
2. L’ammontare del tributo dovuto ai sensi del comma 1 è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.
3. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l’eventuale onere derivante dall’applicazione dell’addizionale di cui all’
Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006
secondo le modalità ivi previste.
4. L'addizionale di cui al comma 3 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'
articolo 3 della l.r. 60/1996
.
5. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'
articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
, (Norme sul sistema delle autonomie locali.), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e
2, è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della
misura minima prevista dall'
Sito esternoarticolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica).
6. La Giunta regionale individua con propria deliberazione la soglia del disagio al di sopra della quale sono concesse le riduzioni previste al comma 5.
7. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 3, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta
certificazione.
8. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 7, entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si
riferiscono.
9. La trasmissione dei dati di cui al comma 8 effettuata dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui essi si riferiscono ma comunque entro il 2 maggio dell’anno medesimo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.
10. L’omessa trasmissione dei dati di cui al comma 8 oppure la trasmissione di detti dati effettuata il termine del 2 maggio di cui al comma 9 comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2 bis ed, inoltre, l’applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall’
Sito esternoarticolo 3 della l. 549/1995
.
11. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 7. Dallo stesso termine si applica l’eventuale addizionale del
20 per cento prevista dall’
Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006
qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall’atto del dirigente della competente struttura.
12. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata
secondo le modalità di
cui alla
l.r. 14/2007
. La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla
l.r. 60/1996
.".
Art. 54
1. Dopo l’articolo 31 ter della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
"Art. 31 quater - Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all’articolo 25 bis
1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di cui all’articolo 25 bis, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo.".
Art. 55
1. L’allegato A della l.r. 25/1998 è sostituito dall’Allegato B alla presente legge.
CAPO V
- Misure per l'equità e la tutela sociale
Art. 56
- Fondo sociale regionale ed emergenza sociale
1. Per l’anno 2013, la Regione Toscana destina al sostegno degli interventi e dei servizi sociali risorse proprie per un ammontare di euro 8.300.000,00 e stanzia ulteriori risorse, pari a euro 11.000.000,00 per fare fronte a emergenze sociali e alla progressiva realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
2. In relazione all'azzeramento dell’apposito fondo nazionale, la Regione Toscana, per l'anno 2013, assicura il sostegno alla locazione abitativa attraverso la previsione di risorse regionali per un ammontare di euro 4.500.000,00, ed individua risorse aggiuntive pari a euro 11.000.000,00.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 19.300.000,00, per l’anno 2013 si fa fronte con le risorse iscritte alla UPB n. 231 "Azioni di base dei servizi sociali – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013; agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 15.500.000,00, si fa fronte con le risorse iscritte alla UPB 213 "Sostegno alla locazione abitativa- Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.
Art. 57
1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), è sostituito dal seguente:
"3. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, il titolare dell'autorizzazione deve versare al comune un
contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50% del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. Il comune provvede a versare annualmente alla azienda unità sanitaria locale competente per territorio ed alla Regione le quote di contributo ad esse spettanti. La Giunta regionale, nello stabilire gli importi unitari, fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che i comuni, le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio e la Regione devono sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato:
a) per il 94% al comune, per gli interventi infrastrutturali e per le opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;
b) per il 5% alla azienda unità sanitaria locale, per la copertura delle spese per il soccorso interno all’attività estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria;
c) per l’1% alla Regione, per gli adempimenti di pianificazione e di monitoraggio in materia di
attività estrattive.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 78/1998 è inserito il seguente:
"3 bis. Entro il 30 giugno di ogni anno è versato un acconto rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre nell'anno come risultante dagli elaborati di progetto e, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della
cava redatti nello stesso mese.".
3. Al comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 78/1998 le parole
"del 5%"
sono sostituite dalle seguenti:
"del 5,25%".
4. Il comma 5 bis dell’articolo 15 della l.r. 78/1998 è sostituito dal seguente:
"5 bis. Ad eccezione del contributo destinato alla azienda unità sanitaria locale di cui alla lettera b) del comma 3, i contributi di cui ai commi 3 e 4 non sono versati nel caso in cui il comune applichi tributi locali connessi con l'escavazione di materiali di cava. Ove il comune
intenda applicare i contributi di cui ai commi 3 e 4 e, dall'applicazione degli stessi, per l'anno precedente, risultino proventi inferiori rispetto a quelli derivanti dai predetti tributi locali relativamente allo stesso periodo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce specifici importi unitari del contributo di cui al comma 3, indicando le quote spettanti alla azienda
unità sanitaria locale e alla Regione per gli interventi e per gli adempimenti di cui di cui alle lettere b) e c), del medesimo comma 3. Tali importi unitari sono determinati, per gli ambiti territoriali interessati ed in relazione ai materiali già soggetti all'applicazione dei tributi, anche oltre il limite del dieci per cento del valore di mercato e comunque nel limite massimo di euro 4,20 a tonnellata. Gli importi unitari sono determinati sulla base di una proposta formulata dal comune contenente:
a) la quantificazione delle spese, comunque connesse alle attività estrattive, che il comune intende sostenere annualmente con i contributi di cui al comma 3;
b) l'individuazione delle categorie dei materiali da estrarre;
c) l'indicazione dell'importo unitario del contributo per ciascuna categoria di materiali;
d) la previsione delle quantità complessive annuali di commercializzazione ripartite
per ciascuna categoria di materiali.".
Art. 58
1. All’articolo 118 bis della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), la parola
"venticinque"
è sostituita dalla seguente:
"diciotto".
Art. 59
- Contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche
1. Per l’anno 2013, la Regione Toscana destina all’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica, risorse proprie pari a euro 3.000.000,00.
2. I contributi sono assegnati tramite bando, secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei seguenti criteri ed ordine di priorità:
a) finanziamento da parte della Regione delle proposte di progetto approvate ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche);
b) adozione, da parte degli enti richiedenti, dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche o dei programmi di adeguamento di cui all'articolo 9 della l.r. 47/1991 ;
c) dati demografici e dati epidemiologici relativi alla disabilità in riferimento al territorio comunale.
3. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del costo di ciascun intervento.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 222 "Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
Art. 60
- Interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà(2)

Regolamento regionale 23 aprile 2013, n. 17/R.

1. La Regione sostiene le iniziative di microcredito e le azioni aventi analoghe finalità a favore delle famiglie e delle persone fisiche previste in progetti tesi a promuovere l’inclusione sociale e la lotta alla povertà presentati dai soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17 comma 2 lettere a), b), d) e g), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
2. Ai fini dell’ammissione ai benefici finanziari regionali i progetti sono selezionati attraverso bandi pubblici.
3. Coloro che richiedono il beneficio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza di un paese dell’Unione europea, oppure, in mancanza, possesso della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno;
b) residenza anagrafica in un comune della Toscana;
c) età superiore ad anni diciotto;
d) assenza di condanne definitive per i reati di associazione di tipo mafioso di cui all’articolo 416 bis del codice penale, riciclaggio di cui all’articolo 648 bis del codice penale, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui all’articolo 648 ter del codice penale;
e) valore dell’ indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 15.000,00;
f) specifiche condizioni di difficoltà personale o familiare, in linea con quanto indicato nel progetto ammesso ai benefici finanziari.
4. La Giunta regionale, con regolamento da approvarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce:
a) la tipologia del sostegno finanziario regionale;
b) l’ammontare massimo e le modalità per la relativa gestione;
c) la compartecipazione dei soggetti proponenti i progetti;
d) le finalità dei progetti;
e) le procedure di gestione e le modalità di rendicontazione.
5. Al fine dell’attuazione del presente articolo, per l’anno 2013 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00 cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 232 "Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali - spese correnti" del bilancio di previsione 2013.".
Art. 60 bis
- Assegnazione all’azienda USL 1 dell'immobile ex GIL di Carrara(26)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 16.

1. L’immobile ex GIL, sito nel comune di Carrara in via Giovan Pietro, a seguito della riacquisizione al patrimonio regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 105 (Attribuzione ai Comuni e alle Province di beni immobili regionali), è assegnato in proprietà all’azienda unità sanitaria locale (USL) n. 1 di Massa Carrara affinché proceda alla sua valorizzazione economica.
2. In attuazione del comma 1, il decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione in proprietà alla USL n. 1 di Massa Carrara è titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore dell’azienda USL.
CAPO VI
- Disposizioni in materia di programmazione regionale
Art. 61
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
1. Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), si applica il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti di cui all’Allegato C.
CAPO VII
- Disposizioni diverse
Art. 62
- Campionati mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento
1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo a Firenze nell'anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all'evento.
2. La Regione definisce, nella sede di coordinamento istituita per l'organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.
3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative proprie e di quelle alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 "Attività di carattere istituzionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.
Art. 62 bis
- Disposizioni urgenti per l'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013(27)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 17.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore del Comune di Firenze, per l'anno 2013, la cifra massima di euro 1.300.000,00, a valere su risorse regionali, a titolo di anticipazione da restituirsi entro quattro anni e senza interessi, per spese connesse all'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013. Le condizioni per l’attribuzione ed il recupero delle risorse anticipate sono definite in un accordo tra la Regione Toscana ed il Comune di Firenze.
2. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 2013, pari ad euro 400.000,00, al comitato organizzatore dei campionati mondiali di ciclismo “Toscana 2013”, per la compartecipazione alle spese per l'organizzazione dell'evento.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 2.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nell’UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nell’UPB 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per l'anno 2013 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.
Art. 63
1. All’articolo 11 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), prima del comma 1 è inserito il seguente:
01. Per il finanziamento degli interventi di ciclo mobilità urbana è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con le risorse dell’UPB 311
"Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.”.
Art. 64
- Contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani
1. Per l’anno 2013, il contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani, di cui all’articolo 138 ter della l.r. 65/2010 , è destinato alla realizzazione di azioni tese a favorire l’insediamento di un polo tecnologico di innovazione nel campo delle energie rinnovabili nella località di Campo Tizzoro (Comune di San Marcello Pistoiese) al fine di consentire nuovi insediamenti produttivi in un’area montana a forte difficoltà economica ed occupazionale.
2. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 1 è finanziato per l’anno 2013, senza oneri aggiuntivi, per l’importo di euro 1.000.000,00 a valere sull’UPB 516 "Sviluppo locale – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 ed è destinato al comune montano di San Marcello Pistoiese, sede dell’insediamento produttivo di Campo Tizzoro.
3. Le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo regionale sono determinate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 138 ter, comma 3, della l.r. 65/2010 .
Art. 65
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituito dal seguente:
2. La SCIA di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2013.”.
Art. 65 bis
- Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi (9)

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 11.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare (50)

Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 13.

contributi straordinari a enti locali per un ammontare complessivo di euro 2.000.000,00 per la realizzazione o l'adeguamento di impianti sportivi di prioritario interesse regionale. I contributi straordinari sono così ripartiti:
a) euro 1.500.000,00 al Comune di Ponte Buggianese per la realizzazione di un ciclodromo nel proprio territorio;
b) euro 500.000,00 al Comune di Firenze per l'adeguamento del palazzo dello sport di Firenze “Nelson Mandela Forum” alla normativa internazionale per lo svolgimento delle gare di pallacanestro.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014. (51)

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 13.

2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013. (52)

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 13.

3. I contributi sono liquidati:
a) nella misura del 70 per cento a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori;
b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita certificazione o attestazione della regolare esecuzione dell'opera.
4. I lavori relativi alle opere di cui al comma 1, devono essere avviati entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concludersi entro ventiquattro mesi dalla stessa data.
Art. 65 ter
- Interventi per le zone umide, lo sviluppo della rete ecologica e la piantumazione della piana fiorentina (10)

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 12.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato, Signa e Lastra a Signa, per la realizzazione di:
a) interventi volti alla riqualificazione e all’incremento delle zone umide ed allo sviluppo della rete ecologica della piana fiorentina;
b) interventi di piantumazione per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la fruibilità delle aree non urbane della piana fiorentina.
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. I contributi regionali non possono superare l'80 per cento del costo complessivo dell’intervento. L'assegnazione del contributo è subordinata all’effettiva disponibilità in bilancio da parte dei comuni dei fondi relativi alla quota del costo dell’intervento di propria competenza.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, (53)

Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. (53)

Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2015, (53)

Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. (53)

Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

Art. 65 quater
- Finanziamento temporaneo alla società Terme di Montecatini S.p.A. (11)

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 13.

1. Per consentire la regolare prosecuzione del piano di investimenti per il completamento delle terme Redi e Leopoldine di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A. e nelle more dell'erogazione dei finanziamenti bancari, la Regione Toscana è autorizzata, previa stipula di apposita convenzione, a concedere alla società Terme di Montecatini S.p.A. un finanziamento temporaneo per un importo di euro 300.000,00, da restituire entro diciotto mesi.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, è fruttifero di interessi nella misura determinata nella convenzione, e comunque non inferiore a quella ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nella UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
Art. 65 quinquies
- Intervento straordinario in materia di protezione civile (12)

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 14.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Aulla e Mulazzo un finanziamento straordinario per la concessione del contributo di cui all’articolo 31 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"), ai nuclei familiari ancora evacuati alla data di entrata in vigore della presente legge dalle abitazioni di residenza, a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di Massa Carrara nel mese di ottobre 2011.
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla cessazione del contributo disposto a valere sulle risorse statali per le medesime finalità, e fino alla cessazione dello stato di evacuazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2015 (64)

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 10.

.
2 bis. Dal 1° gennaio 2016 il contributo è autorizzato nell'importo di euro 75.600,00 a valere sulle risorse regionali di cui al comma 3 bis per le medesime finalità, e fino alla cessazione dello stato di evacuazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2016. (67)

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 7.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 398.000,00 per gli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte rispettivamente per euro 155.000,00 e per euro 133.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e per euro 110.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. (65)

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 10.

3 bis. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 bis è autorizzata la spesa complessiva di euro 75.600,00 per l’anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016. (67)

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 7.

Art. 65 sexies
- Contributo straordinario per la sistemazione dell’area archeologica di Gonfienti (13)

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 15.

1. Previa stipula di specifico accordo di programma, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti, anche in riferimento al miglioramento dell’accessibilità al pubblico dello stesso.
2. I contributi di cui al comma 1, sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 è destinata la spesa massima complessiva di euro 700.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell’UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. (54)

Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 51.

Art. 65 septies
- Anticipazioni di liquidità ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 (28)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 18.

1. La Regione Toscana è autorizzata a sostenere gli oneri finanziari annui in termini di quota capitale e di quota interessi, derivanti dall’accesso alle anticipazioni di liquidità ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. Relativamente al 2014, l’onere annuo è stimato in complessivi euro 13.284.071,29, di cui euro 5.536.794,61 a titolo di quota capitale a cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” ed euro 7.747.276,68 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014. (55)

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 16.

3. Relativamente al 2015, l’onere annuo è stimato in complessivi euro 48.282.947,37 di cui euro 18.644.388,36 a titolo di quota capitale cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 "Rimborso prestiti" ed euro 29.638.559,01 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 "Oneri del ricorso al credito – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016, annualità 2015. (34)

Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 16.

3 bis. Relativamente al 2016, l’onere annuo è stimato in complessivi euro 48.282.947,36 di cui euro 19.245.836,47 a titolo di quota capitale cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 "Rimborso prestiti" ed euro 29.037.110,89 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 "Oneri del ricorso al credito – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016, annualità 2016. (56)

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 16.

4. A decorrere dal 2017 e fino al 2043, all’onere annuo complessivo stimato in euro 48.282.947,37, si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” per la quota capitale e con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” per la quota interessi. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio. (55)

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 16.

5. Per l’esercizio finanziario 2044, all’onere annuo complessivo, stimato in euro 34.305.090,10, si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” per la quota capitale e con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” per la quota interessi. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio. (55)

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 16.

Art. 65 octies
1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è inserito il seguente:
Art. 8 bis - Riqualificazione aree interessate da dismissione vecchi ospedali
1. Nell’ambito della revisione degli accordi di programma stipulati per la costruzione di nuovi presidi ospedalieri ai fini della riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione, le aziende sanitarie possono essere autorizzate dalla Regione alla cessione a titolo gratuito ai comuni di immobili da destinare a funzione pubblica, con clausola di retrocessione in proprietà all'azienda sanitaria in caso di mutamento, anche parziale, della destinazione stabilita dagli accordi di programma.
2. Gli oneri di demolizione dei presidi ospedalieri dismessi possono essere posti a carico della Regione mediante destinazione di risorse alle aziende sanitarie, che provvedono a includere la relativa somma nel prezzo di vendita qualora l'area interessata sia alienata a soggetti privati.
3. Le risorse di cui al comma 2, sono recuperate dalla Regione nella misura in cui i proventi delle valorizzazioni siano eccedenti l’equilibrio economico-finanziario stabilito negli accordi.
4. Gli importi recuperati ai sensi del comma 3, sono finalizzati alla riduzione
dell’indebitamento per pari importo.
5. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 7.000.000,00 per l’anno 2014 e per euro 3.000.000,00 per l’anno 2015, con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.
”.
Art. 65 novies
- Fondo per le demolizioni delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità (37)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 6.

1. È istituito un fondo di anticipazione, denominato “fondo per le demolizioni delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità” per la concessione ai comuni di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità, anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.
2. I finanziamenti regionali sono attributi prioritariamente per la demolizione delle opere abusive realizzate, in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, su aree demaniali o su aree soggette a vincolo paesaggistico.
3. Le anticipazioni sono restituite in un periodo massimo di cinque anni, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi.
4. Se il comune omette di intraprendere, contestualmente agli atti o alle attività necessari alla demolizione delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità, l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente, o da tale azione non ricava l'intera somma, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate o di parte di esse mediante compensazione ai sensi della l.r. 36/2001.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l’attribuzione dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 1.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, quantificato per l’anno 2014 in un importo massimo pari ad euro 1.500.000,00 si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la parte spesa nella UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014.
7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 65 decies
- Intervento per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell’aeroporto di Pisa (38)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 7.

1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione dell’intervento di delocalizzazione delle abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, alle condizioni e secondo le modalità definite nell’accordo di programma previsto all'articolo 25, comma 5 bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all’importo massimo di euro 3.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
Art. 65 undecies
- Contributo straordinario al Comune di Siena (39)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 8.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 800.000,00 (57)

Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 18.

per l'anno 2014, al Comune di Siena, per la promozione della candidatura di Siena a Capitale europea della cultura 2019 e per il funzionamento dell’unità operativa che gestisce la candidatura stessa, subordinatamente all'esito favorevole della preselezione delle città finaliste che sarà effettuata entro il mese di novembre 2013 dalla giuria di cui alla decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione “Capitale europea della cultura” per gli anni dal 2007 al 2019.
2. Il contributo di cui al comma 1, è assegnato con le procedure di cui al piano della cultura 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 800.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti" del bilancio di previsione 2014. (58)

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 18.

Art. 65 duodecies
- Sostegno alle famiglie per frequenza scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali (40)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 9.

1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali, la Regione destina ai comuni, per l’anno scolastico 2013 – 2014, un contributo straordinario pari a euro 1.500.000, 00.
2. Il sostegno di cui al comma 1, si realizza attraverso l’erogazione di un contributo economico finalizzato alla riduzione delle rette mensili per la frequenza, commisurato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo i seguenti parametri:
a) con ISEE fino a euro 17.999,00, un contributo fino a un massimo di euro 100,00;
b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,00, un contributo fino a un massimo di euro 50,00;
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00.
3. I contributi sono erogati a seguito di avviso pubblico regionale rivolto ai comuni nei cui territori è presente almeno una scuola dell’infanzia paritaria, privata o degli enti locali. I comuni, individuati i soggetti interessati sulla base dei parametri di cui al comma 2, inoltrano le richieste alla Regione, che ripartisce le risorse, fino all'esaurimento delle stesse, secondo un criterio di proporzionalità.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 "Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2014. (59)

Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 19.

Art. 65 terdecies
Contributo straordinario al soggetto consortile di cui all'articolo 8 della l.r. 73/2008 (41)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 10.

1. La Regione destina per l’anno 2013 al soggetto consortile multidisciplinare, di cui all’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), un contributo straordinario di euro 100.000,00 per sostenere iniziative finalizzate a favorire l'accesso dei professionisti, con particolare riferimento ai giovani, alle risorse regionali, nazionali e comunitarie.
2. Il contributo è erogato sulla base di un progetto presentato dal soggetto consortile e approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.
Art. 65 quaterdecies
- Contributo straordinario agli Istituti superiori di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena e "Pietro Ma scagni" di Livorno (42)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 11.

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum per l'anno 2013, pari ad euro 300.000,00, all’Istituto superiore di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena.
2. È assegnato un contributo straordinario una tantum per l'anno 2013, pari ad euro 500.000,00, all’Istituto superiore di studi musicali "Pietro Mascagni" di Livorno.
3. All’onere di spesa di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 800.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 "Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.
Art. 65 quindecies
- Contributo straordinario alla Provincia di Livorno (43)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 12.

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum per l'anno 2013, pari ad euro 30.000,00, alla Provincia di Livorno per il convitto dell’Istituto tecnico nautico "Alfredo Cappellini" istituito con deliberazione del Consiglio provinciale 26 luglio 2006, n. 110.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 "Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.
CAPO VIII
- Ulteriori interventi per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2012 , n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana).
Art. 66
- Sostituzione dell’articolo 2 bis della l.r. 66/2012
1. L’articolo 2 bis della legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011 ), è sostituito dal seguente:
"Art. 2 bis - Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali
1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012, la Regione interviene con un contributo forfetario in favore dei soggetti privati, a titolo di aiuto per fronteggiare le prime spese necessarie per il reintegro dei beni di prima necessità perduti a causa degli eventi medesimi.
2. Hanno titolo al contributo le persone fisiche gravemente danneggiate dall’evento aventi un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, con abitazione abituale e continuativa nei comuni maggiormente interessati dall’evento, individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della
Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67
"Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.
3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura
proporzionale al numero delle segnalazioni pervenute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del
d.p.g.r. 24/R/2008.
4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.
5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l’autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi
della l.r. 67/2003
, oppure di provvedimenti nazionali.
Art. 67
1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 4 della l.r. 66/2012 è inserito il seguente:
“1 quater. Le risorse incassate relativamente al tributo di cui alla
legge regionale 15 novembre 2011, n. 58
(Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione
dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, Sito esternon. 225
"Istituzione del servizio nazionale di protezione civile") dopo il 1° ottobre 2012, sono destinate, per l’importo di euro 2.000.000,00, al finanziamento dei contributi straordinari di cui all’articolo 2 bis.”.
2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 4 della l.r. 66/2012 è inserito il seguente:
“1 quinquies. Per l’anno 2013 sono destinate ulteriori risorse pari ad euro 2.000.000,00, agli oneri connessi all’erogazione del contributo straordinario di cui all’articolo 2 bis, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 114 "Interventi derivanti da eventi calamitosi –
Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.”.
CAPO IX
- Norma finale
Art. 68
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le modifiche di cui agli articoli 51, 52 e 55, entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. Fino a tale data l'articolo 30 bis, l'articolo 30 quater, comma 2, e l'allegato A della l.r. 25/1998 , si applicano nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le leggi collegate, ai sensi dell’articolo 13, commi 2 bis e 2 ter, della l.r. 36/2001 , alla presente legge, entrano in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Sito esternoAllegato A (riferito all'articolo 1, comma 1) – Settori di attività soggetti a maggiorazione IRAP dello 0,92%.
Sito esternoAllegato B (riferito all'articolo 55, comma 1) – Allegato A riferito all'articolo 30 quinquies, comma 2, legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
Sito esternoAllegato C - Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013). Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi. (14)

Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 13.


Note del Redattore:

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Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

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Numero così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10.

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Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 15.

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Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 13.

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Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , le disposizioni di questa lettera sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 8.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 18.

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Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 44.

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Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 5, ed ora cosi sostituito con l.r.4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 ; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16 ; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 13 ; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 11 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2 .; infine così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 9.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 51.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 61.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2 ., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 9.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 1 bis , poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 1.

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