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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

CAPO IV
- Revisione delle disposizioni regionali per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 )
Art. 47
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è inserita la seguente:
"b bis) nella misura di cui all’
articolo 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 60/1996 le parole
"lettere a) e b);"
sono sostituite dalle seguenti:
"lettere a), b) e b-bis);".
"
d) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies
della l.r. 25/1998
per i rifiuti urbani e assimilati;".
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 48
- Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è inserito il seguente:
"Art. 25 bis Contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali ottimali diversi da quello di produzione
1. La Giunta regionale a partire dal 1° gennaio 2014 assegna alle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani risorse da destinare alle province ed ai comuni sede degli
impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento prodotti in altri ambiti
territoriali ottimali sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dall’articolo 25.
2. Le autorità destinano le risorse di cui al comma 1 ai comuni ed alle province a titolo di contributo per la realizzazione di investimenti pubblici volti al miglioramento ed alla mitigazione ambientale connessi con la gestione dei rifiuti e le bonifiche dei siti inquinati, nel rispetto dei criteri
e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Dal 1° gennaio 2014 il contributo sostituisce ogni onere, indennizzo o compenso a
carattere ambientale e territoriale a favore di comuni e province destinatari dei rifiuti.
4. Il contributo ambientale di cui al presente articolo non si applica agli atti e alle convenzioni aventi a oggetto flussi extra ATO già in essere alla data di cui al comma 3.
5. Fino all’approvazione dei piani di ambito, le risorse di cui al comma 1, sono assegnate sulla base dei flussi autorizzati ai sensi dell’articolo 31, comma 6.".
Art. 49
1. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
"5 quater. Per gli oneri derivanti dall’articolo 25 bis è autorizzata per l’annualità 2014 la spesa fino ad un massimo di euro 6.000.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa di investimento” del bilancio
pluriennale 2013-2015, annualità 2014.".
2. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
"5 quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione degli articoli 30 quater e 30 quinquies
sono stimate in euro 3.840.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 e sono imputate
alla UPB di entrata 111 "Imposte e tasse" del bilancio pluriennale 2013–2015.".
Art. 50
1. La rubrica dell’articolo 30 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
"Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. Tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni".
2. Il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
"2.Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i
dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono. La trasmissione tardiva, effettuata comunque entro il 2 maggio dell’anno successivo a quello a cui i
dati si riferiscono, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.550,00 euro a
5.000,00 euro.".
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
"2 bis. L’omessa trasmissione dei dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, oppure la trasmissione dei dati effettuata
dopo il 2 maggio dell’anno successivo a quello a cui essi si riferiscono, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro.".
Art. 51
1. L’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 30 bis - Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
1. Il tributo disciplinato dalla
legge regionale 29 luglio 1996, n. 60
(Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’
Sito esternoarticolo 3 della Sito esternol. 28 dicembre Sito esterno1995, n. 549
) è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata.
2. L’ammontare complessivo del tributo per ciascun ATO è calcolato moltiplicando l’importo di cui al comma 1 per la quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno
dell’ambito e smaltiti in discarica.
3. Al fine di definire la quota di tributo dovuta da ciascun comune dell’ATO, l’autorità
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani può stabilire criteri e metodi di ripartizione da approvarsi con propria deliberazione assembleare.
4. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l’eventuale onere derivante dall’applicazione dell’addizionale di cui all’
Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006
secondo le modalità ivi previste.
5. L’addizionale di cui all’articolo 205, comma 3 del d .lgs. 152/2006 è versata alla
Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall’
articolo 3 della l.r. 60/1996
.
6. L’accertamento delle percentuali di raccolta differenziata ai fini dell’applicazione dell’addizionale prevista all’
Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006
, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di
trasmissione dei dati che i comuni sono obbligati a trasmettere ai fini della certificazione dei dati medesimi.
7. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 6, entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono.
8. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per le finalità di cui al comma 4,
applica i dati percentuali di raccolta differenziata a decorrere dal trimestre immediatamente successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 6. Dallo stesso termine si applica l’eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall’
Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006
, qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall’atto del dirigente della competente struttura.
9. La trasmissione dei dati di cui al comma 7 effettuata dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, ma comunque entro il 2 maggio dell’anno medesimo, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.
10. L’omessa trasmissione dei dati di cui al comma 7 oppure la trasmissione di detti dati effettuata
dopo il termine del 2 maggio di cui al comma 9, comporta l’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 30, comma 2 bis.
11. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi
diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla
l.r. 14/2007
. La restante quota del 10 per cento è destinata alle
province per l’esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla
l.r. 60/1996
.".
Art. 52
1. Il comma 2 dell’articolo 30 quater della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
"2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovvalli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata.".
Art. 53
1. Dopo l'articolo 30 quater della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
"Art. 30 quinquies - Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
1. Il tributo disciplinato dalla
legge regionale 29 luglio 1996, n. 60
(Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'
Sito esternoarticolo 3 della Sito esternoL. 28 dicembre 1995, n. 549
) è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e sino al 31 dicembre 2015, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:
a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
b) produzione annua pro capite di rifiuti.
2. L’ammontare del tributo dovuto ai sensi del comma 1 è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.
3. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l’eventuale onere derivante dall’applicazione dell’addizionale di cui all’
Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006
secondo le modalità ivi previste.
4. L'addizionale di cui al comma 3 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'
articolo 3 della l.r. 60/1996
.
5. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'
articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
, (Norme sul sistema delle autonomie locali.), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e
2, è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della
misura minima prevista dall'
Sito esternoarticolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica).
6. La Giunta regionale individua con propria deliberazione la soglia del disagio al di sopra della quale sono concesse le riduzioni previste al comma 5.
7. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 3, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta
certificazione.
8. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 7, entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si
riferiscono.
9. La trasmissione dei dati di cui al comma 8 effettuata dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui essi si riferiscono ma comunque entro il 2 maggio dell’anno medesimo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.
10. L’omessa trasmissione dei dati di cui al comma 8 oppure la trasmissione di detti dati effettuata il termine del 2 maggio di cui al comma 9 comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2 bis ed, inoltre, l’applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall’
Sito esternoarticolo 3 della l. 549/1995
.
11. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 7. Dallo stesso termine si applica l’eventuale addizionale del
20 per cento prevista dall’
Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006
qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall’atto del dirigente della competente struttura.
12. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata
secondo le modalità di
cui alla
l.r. 14/2007
. La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla
l.r. 60/1996
.".
Art. 54
1. Dopo l’articolo 31 ter della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
"Art. 31 quater - Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all’articolo 25 bis
1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di cui all’articolo 25 bis, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo.".
Art. 55
1. L’allegato A della l.r. 25/1998 è sostituito dall’Allegato B alla presente legge.

Note del Redattore:

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Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

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Numero così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10.

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Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 15.

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Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 13.

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Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , le disposizioni di questa lettera sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 8.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 18.

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Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 44.

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Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 5, ed ora cosi sostituito con l.r.4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 ; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16 ; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 13 ; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 11 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2 .; infine così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 9.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 51.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 61.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2 ., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 9.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 1 bis , poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 1.

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