CAPO II
- Riorganizzazione della spesa regionale
SEZIONE I
- Limitazioni delle assunzioni per l'anno 2013
Art. 18
- Limitazioni delle assunzioni per l'anno 2013
1. Per l’anno 2013 è fatto divieto all’amministrazione regionale di procedere al reclutamento di personale a tempo indeterminato. È fatta eccezione per le assunzioni obbligatorie per legge e per le mobilità di personale tra il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale e tra la Regione, gli enti dipendenti e le aziende unità sanitarie della Toscana.
2. Nel rispetto dell’autonomia sancita dalla
legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), è fatta altresì eccezione per le assunzioni derivanti dal completamento dell’attuazione del piano occupazionale dell’anno 2011 del Consiglio regionale.
3. Per l’anno 2013 l’amministrazione regionale può effettuare esclusivamente le assunzioni a tempo determinato cofinanziate dall’Unione europea, dallo Stato o da soggetti pubblici o privati.
4. Oltre a quelle di cui al comma 3 sono consentite per il Consiglio regionale le assunzioni a tempo determinato necessarie per lo svolgimento di nuove attività o funzioni derivanti da leggi statali o regionali e relativi atti applicativi, anche di natura convenzionale.
5. Fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 2, commi 5 e 5 bis,
della l.r. 65/2010 , le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti degli enti dipendenti della Regione, fatte salve le assunzioni volte alla sostituzione delle figure professionali tecniche infungibili, espressamente autorizzate dalla Giunta regionale.
6 bis. Al fine di assicurare lo svolgimento di attività connesse in particolare alla sorveglianza dei beni, delle strutture e degli impianti, alla collaborazione nei servizi amministrativi al pubblico anche attraverso utilizzo di procedure telematiche o strumenti informatici, non effettuabili mediante il proprio personale, la Regione e gli enti dipendenti sono autorizzati a ricorrere a imprese che garantiscano l'integrazione di professionalità diverse, anche nell'ambito di contratti di servizio già in essere. (6) Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 9.
6 ter. Agli oneri di cui al comma 6 bis, stimati in euro 420.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte rispettivamente per euro 400.000,00 ed euro 20.000,00 con gli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" e della UPB 142 "Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013, ed in euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (6) Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 9.
SEZIONE II
Art. 19
"Art. 31 bis - Prenotazione di impegno
1. Gli atti che non comportano assunzione di impegno in quanto privi dei requisiti di cui all'articolo 30, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli
degli esercizi successivi, contengono la corrispondente prenotazione di impegno e sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per la registrazione della prenotazione ed il riscontro
della loro regolarità contabile.
2. Le prenotazioni di impegno producono l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini.
3. Le prenotazioni di impegno decadono al termine dell'esercizio in cui sono prese, se non trasformate in impegno definitivo, ad eccezione di quelle relative a spese per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario di contributi erogati dalla Regione, che decadono in mancanza di assunzione dell'impegno definitivo nel corso del successivo esercizio.".
Art. 20
Abrogato.
SEZIONE III
- Disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione
Art. 21
"a) con il contributo annuale della Regione a copertura delle spese di funzionamento e delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, determinato annualmente con legge di bilancio".
Art. 22
"2. Non costituiscono entrate ai sensi del comma 1, lettera a):
a) le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato o della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2, comma 1;
b) i fondi attribuiti dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuto o contributo.".
"2 bis. Le somme indicate al comma 2 costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di ARTEA.".
"3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono gestite su conti infruttiferi intestati ad ARTEA presso la Sezione Provinciale della Banca d’Italia."
.
Art. 23-
"1. Il contributo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), è determinato annualmente con legge di bilancio.".
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
2. Al
comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 30/2009 le parole
"acquisito il parere della conferenza permanente di cui all’articolo 14, comma 5, lettera d)"
, sono sostituite dalle seguenti:
"previo invio dello stesso alle province".
Art. 28
"Art. 38- Norma finanziaria
1. I contributi regionali di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a) e b), sono determinati annualmente con legge di bilancio, tenuto conto del costo delle attività istituzionali obbligatorie
previste nella carta di cui all’articolo 13.".
Art. 29
Art. 30
“
Art. 13 - Entrate finanziarie, contabilità e contratti
1. Le entrate finanziarie del LAMMA sono costituite:
a) dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
b) agli ulteriori contributi straordinari dei consorziati, a copertura delle attività
straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e delle ulteriori spese di funzionamento ad esse relative.
2. Ai fini del conferimento del contributo ordinario annuale di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), ciascun ente consorziato può mettere a disposizione il proprio personale, previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le modalità della prestazione.
3. Il LAMMA è tenuto all'applicazione della vigente disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di gestione del patrimonio.".