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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012

Art. 6
- Funzionamento del collegio
1. Le funzioni del collegio sono svolte collegialmente, anche in modalità a distanza fino al 50 per cento delle riunioni, (28)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9, comma 1.

su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
2. Il collegio si riunisce ordinariamente una volta a settimana e comunque quando richiesto dagli uffici regionali. Il collegio ha facoltà, previa comunicazione agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale, di non effettuare riunioni nel corso del mese di agosto.
3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del collegio più anziano di età. (5)

Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68, art. 4.

4. I singoli componenti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.
5. Il collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e verifiche effettuate e delle decisioni adottate.
6. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 72, comma 5, del d.lgs. 118/2011 , copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate:
a) al Presidente del Consiglio regionale;
b) al Presidente della Giunta regionale;
c) alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
d) al responsabile finanziario della Regione ossia al responsabile della struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio;
e) per quanto di competenza, al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, di cui all’Sito esternoarticolo 22 del d.lgs. 118/2011 . (30)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9, comma 3.

7. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 5.

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Numero così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 8.

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Punto aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 4.

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Periodo abrogato con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 4.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 12. , ed ora così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

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Visto inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 6 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto, n. 29, art. 6 , comma 2.

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Lettera abrogata conl.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 2.

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Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 1.

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29. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.