Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012
Art. 6
- Funzionamento del collegio
1. Le funzioni del collegio sono svolte collegialmente, anche in modalità a distanza fino al 50 per cento delle riunioni, (28) su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
2. Il collegio si riunisce ordinariamente una volta a settimana e comunque quando richiesto dagli uffici regionali. Il collegio ha facoltà, previa comunicazione agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale, di non effettuare riunioni nel corso del mese di agosto.
3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del collegio più anziano di età. (5)
4. I singoli componenti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.
5. Il collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e verifiche effettuate e delle decisioni adottate.
6. Ai sensi dell’articolo 72, comma 5, del d.lgs. 118/2011 , copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate:
a)
al Presidente del Consiglio regionale;
b)
al Presidente della Giunta regionale;
c)
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
d)
al responsabile finanziario della Regione ossia al responsabile della struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio;
e)
per quanto di competenza, al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, di cui all’articolo 22 del d.lgs. 118/2011 .
(30)
7. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.