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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012

Art. 4
- Altri compiti del collegio
1. Il collegio, oltre a quanto previsto all’articolo 3:
a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’Sito esternoarticolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ; (21)

Lettera così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 7 .

d bis) svolge il ruolo di organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione; (18)

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 11.

d ter) assevera il prospetto di cui all'Sito esternoarticolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), in ordine agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate; (27)

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8, comma 2.

e) su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all’ordinamento contabile e finanziario della Regione;
f) riferisce alla Giunta regionale ed alla commissione di controllo del Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
1 bis. A decorrere dall’esercizio 2015, al collegio può inoltre essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all’Sito esternoarticolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ). La deliberazione di cui al presente comma individua anche le risorse professionali che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del collegio per l’esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale. (2)

Comma inserito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68, art. 2.

1 ter. Gli adempimenti conseguenti all’attribuzione della funzione di cui al comma 1 bis, riguardano esclusivamente l’esercizio in cui la funzione è attribuita e gli esercizi successivi. Tutti gli adempimenti relativi agli esercizi precedenti restano regolati secondo la disciplina in essere prima dell’entrata in vigore del presente comma. (2)

Comma inserito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68, art. 2.

2. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 5.

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Numero così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 8.

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Punto aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 4.

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Periodo abrogato con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 4.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 12. , ed ora così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

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Visto inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 6 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto, n. 29, art. 6 , comma 2.

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Lettera abrogata conl.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 2.

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Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 1.

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29. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.