Legge regionale 6 giugno 2012, n. 27
Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012
Art. 8
Sviluppo delle ciclostazioni(17)
1. I comuni sedi di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri provvedono, all’interno o in prossimità delle suddette infrastrutture, alla realizzazione di ciclostazioni, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera d). (18)
2. Per la realizzazione delle ciclostazioni di cui al comma 1, i comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono le infrastrutture interessate(19).
Art. 9
Gestione e manutenzione
1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi ciclabili realizzati in attuazione dei piani di cui agli articoli 3 e 4(20), e la manutenzione dei percorsi e dei tracciati ciclabili preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
1 bis. Comuni, province, Città metropolitana di Firenze (20), consorzi di bonifica e altri enti pubblici possono stipulare specifici accordi per l'esecuzione coordinata (21), da parte dei medesimi enti o consorzi che già svolgono attività di manutenzione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di competenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascun tracciato o percorso ciclabile. (4)Ai fini dell’attuazione degli interventi, gli accordi di cui al periodo precedente individuano il soggetto che svolgerà la funzione di capofila. Nei casi di cui al comma 2 bis gli accordi sono stipulati previa adesione della Regione Toscana .(22)
2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria dei tracciati e dei percorsi ciclabili di cui al comma 1. (23)
2 bis. Per i tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del novanta per cento dei costi complessivi, nel caso in cui gli accordi di cui al comma 1 bis coinvolgano, all’interno di una singola provincia, della Città metropolitana di Firenze o di un’unione di comuni, la totalità dei comuni interessati dal tracciato. (24)
2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché, nei casi di mancata o incompleta esecuzione dei lavori, di revoca e restituzione degli stessi. (24)
Note del Redattore:
Comma inserito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 11 ; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.