Legge regionale 6 giugno 2012, n. 27
Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012
Art. 7
Soggetti attuatori
1. La Città metropolitana di Firenze, le province e i comuni(15) realizzano gli interventi previsti dai piani di cui all’articolo 4(15) e adottano ogni iniziativa utile per promuovere, anche con la collaborazione di soggetti privati, gli interventi previsti dalla presente legge, mediante adeguate forme di concertazione, ivi inclusi gli accordi di programma.
Note del Redattore:
Comma inserito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 11 ; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.