Legge regionale 6 giugno 2012, n. 26
Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012
Art. 3
- Procedimento di nomina e insediamento della commissione
1. Entro i sessanta giorni precedenti la cessazione della commissione regionale, il Presidente della Giunta regionale richiede la designazione degli esperti di cui all’articolo 2, comma 2, e la designazione del rappresentante di cui all’articolo 2, comma 3, che sono effettuate nei trenta giorni successivi.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce la commissione provvedendo alla nomina dei membri secondo la composizione stabilita nell’articolo 2 e ne convoca la prima seduta, in composizione plenaria. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della commissione ed alla nomina dei suoi membri.(5)
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 100, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 74.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 101, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 76.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.