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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 26

Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 2
1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Della commissione fanno parte di diritto:
a) il segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, o suo delegato;
b) i soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio in cui sono situati gli immobili o le aree oggetto dei procedimenti attribuiti alla competenza della commissione, o loro delegati;
c) due fra dirigenti o funzionari preposti alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati nel decreto di nomina dal Presidente della Giunta regionale in ragione del loro ufficio.
2. Oltre ai membri di diritto, indicati al comma 1, della commissione fanno parte tre membri, anch’essi nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti fra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio:
a) un docente universitario scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dai rettori delle università degli studi della Toscana;
b) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, che sono rappresentate al tavolo di concertazione generale, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
c) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. La commissione è integrata da un rappresentante designato dal competente comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare carabinieri regionale, nel caso in cui la proposta di cui all’articolo 1 riguardi filari, alberate ed alberi monumentali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 137 del d.lgs. 42/2004 .
4. La commissione resta in carica cinque anni.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 100, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 74.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 101, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 76.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 75.

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 75.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.