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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 26

Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ) ed in particolare gli articoli 136, 137, 138, 139 e 140;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare gli articoli 32, 33 e 35;


Vista la legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 7 maggio 2012;


Considerato quanto segue:


1. Le commissioni provinciali per il paesaggio, istituite ai sensi della l.r. 26/2006 , sono giunte a scadenza del loro mandato e, pertanto, è necessario procedere all’istituzione di un’unica commissione regionale per il paesaggio, in attuazione del nuovo dettato dell’Sito esternoarticolo 137 del d.lgs. 42/2004 , come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , in relazione al paesaggio);


2. Si procede all’abrogazione della l.r. 26/2006 , recante l’istituzione delle commissioni provinciali per il paesaggio;


3. Occorre disciplinare la composizione della commissione regionale per il paesaggio, il procedimento di nomina e insediamento, nonché il funzionamento della stessa, in quanto la norma nazionale di riferimento non risulta sufficientemente dettagliata;


4. In considerazione dell’urgenza di provvedere alla nomina della commissione regionale per il paesaggio, è necessario stabilire un termine per l’attivazione del procedimento di nomina della commissione ed, altresì, disporre l’entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 100, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 74.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 101, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 76.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 75.

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 75.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.