Legge regionale 5 giugno 2012, n. 24
Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012
CAPO V
- Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)
Art. 12
- Modifiche all’articolo 20 della l.r. 69/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 69/2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della
risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998, ove esistente.”
2. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:
“3. L'autorità idrica, a seguito dell'insorgere di situazioni di criticità idropotabile, dispone l'immediata attivazione del piano operativo di cui al comma 1 per l’area interessata ed il conseguente adeguamento del piano di ambito al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge regionale…giugno, n. (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), l’autorità idrica, ove non abbia già provveduto, procede all’adeguamento entro il termine massimo di dieci giorni dalla dichiarazione.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 69/2011 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Ai fini di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano operativo di emergenza, i soggetti gestori individuano preventivamente gli operatori affidatari dei medesimi, in conformità alle procedure a tale fine previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.