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Legge regionale 5 giugno 2012, n. 24

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

CAPO III
- Disposizioni per l’attuazione del piano straordinario
Art. 4
- Adempimenti delle province
1. In attuazione del piano straordinario le province procedono, secondo le modalità ivi indicate:
a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso idropotabile e zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’articolo 2, comma 1; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario è subordinato al rilascio di un nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio dei prelievi stessi, rilasciato secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile e zootecnico, nell’ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e idropotabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’articolo 167 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 dello stesso decreto legislativo;
c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’articolo 167 del d.lgs 152/2006 e dal piano di tutela delle acque, assicurando dopo il consumo umano e zootecnico, la priorità dell’uso agricolo, ivi compresa l’attività di acquacoltura;
d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalità previste all’allegato 1, punto 7.5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.
Art. 5
- Poteri sostitutivi
1. Nel caso in cui si debba provvedere all’approvazione dei progetti per la realizzazione degli interventi strutturali previsti dal piano straordinario, i soggetti competenti vi provvedono mediante determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi. I termini previsti dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), per la convocazione e la conclusione delle conferenze di servizi sono ridotti alla metà, approssimando per eccesso nel caso in cui il termine dimezzato sia espresso da un numero dispari.
2. L’approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1, comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità). Per gli interventi del piano straordinario di competenza dell’autorità idrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 4, della l.r. 69/2011.
3. Gli interventi strutturali previsti nel piano straordinario hanno valenza strategica regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, 76 “ Disciplina degli accordi di programma”) e, ai fini della loro realizzazione, si applicano le disposizioni del capo II, sezione II e III della medesima legge.
4. Ove i soggetti competenti non provvedano a dare attuazione agli interventi non strutturali, alle misure e agli adempimenti previsti nel piano straordinario entro i termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
5. Qualora gli interventi, le misure e le azioni previste dal piano straordinario non vengano realizzate a causa di inadempienze dei soggetti gestori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della l.r. 69/2011. L'autorità idrica toscana di cui alla l.r. 69/2011, di seguito denominata “autorità idrica”, procede alla diffida, prevista dallo stesso articolo 23, comma 3, della l.r. 69/2011, entro dieci giorni dalla rilevazione del mancato rispetto dei tempi previsti nel piano straordinario, assegnando un termine per l'adempimento non superiore a venti giorni.
6. Ove l'autorità idrica non proceda in conformità a quanto previsto dal comma 5, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 26, comma 2, della l.r. 69/2011.
Art. 6
- Comitato istituzionale
1. Al fine di assicurare il necessario confronto, di livello politico istituzionale, nella definizione ed attuazione delle strategie di intervento per fronteggiare le situazioni di crisi idrica e idropotabile, il Presidente della Giunta regionale si avvale di un comitato istituzionale composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) dagli altri assessori regionali competenti;
c) dai presidenti delle province, o loro delegati;
d) dal direttore generale dell’autorità idrica toscana;
e) dal presidente del consiglio di amministrazione dell’Ente acque umbre-toscane (EAUT) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 54 (Ratifica dell’intesa fra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell’Ente acque umbre-toscane "EAUT").
f) da un sindaco in rappresentanza dei comuni dell’area per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nominato dal Consiglio delle autonomie locali entro dieci giorni dall’adozione del decreto di cui all’articolo 2.
2. Alle sedute del comitato istituzionale partecipano i segretari generali delle autorità di bacino competenti.
3. Per la partecipazione al comitato istituzionale non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, né di rimborsi spese.
Art. 7
- Cabina tecnica di regia
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, il Presidente della Giunta regionale si avvale del supporto di una cabina tecnica di regia.
2. La cabina tecnica di regia fornisce alle strutture regionali competenti supporto per la redazione del piano straordinario di cui all’articolo 3 e cura il monitoraggio dell’andamento dello stato di crisi idrica e idropotabile.
3. La cabina tecnica di regia è composta dai responsabili delle strutture tecniche della Regione, dell’autorità idrica, dell’EAUT, delle province, delle autorità di bacino, delle aziende sanitarie locali e dal responsabile della struttura tecnica del comune il cui sindaco è componente del comitato istituzionale.
4. La Giunta regionale, su indicazione degli enti di cui al comma 3, definisce la composizione e le modalità di funzionamento della cabina tecnica di regia.
5. Per la partecipazione alla cabina tecnica di regia non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, né di rimborsi spese.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.