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Legge regionale 5 giugno 2012, n. 24

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

CAPO II
- Dichiarazione e gestione dello stato di emergenza per criticità idrica e idropotabile
Art. 2
- Dichiarazione dello stato di emergenza idrica e idropotabile
1. Il Presidente della Giunta regionale, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza idrica e idropotabile, in tutto o parte del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).
2. Il decreto di cui al comma 1, indica la durata presunta dello stato di emergenza idrica e idropotabile durante la quale si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. È fatta salva la possibilità di proroga dello stato di emergenza, ove ne perdurino i presupposti.
3. In caso di superamento dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale ne dichiara la cessazione con proprio decreto, anche per parti del territorio regionale.
4. Ove in relazione alla gravità dell’emergenza idrica e idropotabile sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), le disposizioni del presente capo si applicano per le parti compatibili con le disposizioni adottate ai sensi dello stesso articolo 5 della l. 225/1992.
Art. 3
- Piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica e idropotabile
1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, il Presidente della Giunta regionale approva con decreto, anche per stralci, il piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica ed idropotabile, di seguito denominato “piano straordinario”, sentito il comitato istituzionale di cui all’articolo 6.
2. Il piano straordinario è elaborato dalle strutture regionali competenti con il supporto della cabina tecnica di regia di cui all’articolo 7 e, in relazione alla specificità della situazione di crisi idrica e idropotabile in atto:
a) individua, sulla base del piano operativo di emergenza di cui all’articolo 20 della l.r. 69/2011, gli interventi strutturali, le misure e le azioni da attuare definendone le relative priorità;
b) individua, sulla base dei piani provinciali di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998, le misure di contenimento del prelievo dai corpi idrici, da attuare mediante provvedimenti di limitazione dei prelievi in essere e l’eventuale sospensione del rilascio di nuove concessioni per uso diverso dall’idropotabile;
c) definisce le modalità per assicurare il rafforzamento dei controlli finalizzati al rispetto delle misure e delle iniziative previste;
d) individua le iniziative per promuovere la limitazione dei consumi attraverso idonee campagne informative;
e) fornisce indicazioni per promuovere la massima omogeneità nell’esercizio, da parte dei sindaci, del potere di ordinanza di cui all’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
f) individua eventuali ulteriori misure ed interventi strutturali, con particolare riferimento a quelli finalizzati a realizzare nuove opere per l’accumulo e la distribuzione delle risorse idriche, indicandone la relativa copertura finanziaria ;
g) definisce i cronoprogrammi e gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi strutturali, nonché la tempistica per l’attuazione delle altre misure e iniziative previste nel piano straordinario medesimo, stabilendo le procedure per il monitoraggio.
3. L’approvazione del piano straordinario, anche per stralci, è comunicata alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.