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Legge regionale 5 giugno 2012, n. 24

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 6
- Comitato istituzionale
1. Al fine di assicurare il necessario confronto, di livello politico istituzionale, nella definizione ed attuazione delle strategie di intervento per fronteggiare le situazioni di crisi idrica e idropotabile, il Presidente della Giunta regionale si avvale di un comitato istituzionale composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) dagli altri assessori regionali competenti;
c) dai presidenti delle province, o loro delegati;
d) dal direttore generale dell’autorità idrica toscana;
e) dal presidente del consiglio di amministrazione dell’Ente acque umbre-toscane (EAUT) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 54 (Ratifica dell’intesa fra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell’Ente acque umbre-toscane "EAUT").
f) da un sindaco in rappresentanza dei comuni dell’area per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nominato dal Consiglio delle autonomie locali entro dieci giorni dall’adozione del decreto di cui all’articolo 2.
2. Alle sedute del comitato istituzionale partecipano i segretari generali delle autorità di bacino competenti.
3. Per la partecipazione al comitato istituzionale non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, né di rimborsi spese.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.