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Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23

Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 1 giugno 2012

Art. 7
1. Il segretario generale dell’Autorità è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Sindaco del Comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equivalente, in discipline attinenti alle competenze dell’Autorità portuale, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale in settori attinenti alle competenze della medesima Autorità.
2. L'incarico di segretario generale ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato con contratto di diritto privato.
4. L’incarico del segretario generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché ai fini dell'anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’Autorità.
5. Il trattamento economico del segretario generale è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
5 bis. La valutazione del segretario generale dell'Autorità è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione. (20)

Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 5.

(36)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 43.

5 ter. Qualora nell'organico dell'ente non sia presente un dirigente, il segretario generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito, previo accordo con il direttore della direzione regionale competente in materia, da quest'ultimo o da altro dirigente da lui individuato all'interno della direzione. (55)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 10.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 78.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 80.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 81.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 7 .

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Lettera inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 9.

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Comma prima inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 9; poi è abrogato con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 7 .

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Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 12.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 41.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 43.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 45.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 45.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 46.

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Alinea così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parole così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 5 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ).

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 21 aprile 2020, n. 27, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 51 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.