Art. 15
- Piani regolatori portuali
2. Il piano regolatore portuale individua inoltre le aree non più funzionali alle attività del porto.
3. Il piano regolatore portuale è elaborato dal segretario generale che si avvale della collaborazione tecnica della struttura regionale competente.
4. Ciascun comitato portuale adotta, previa intesa con i comuni interessati, il piano regolatore portuale di propria competenza. Qualora non sia raggiunta l’intesa entro novanta giorni dall’invio della proposta di piano da parte dell’Autorità, si procede ai sensi dell’articolo 16.
5. L'Autorità può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), con le modalità previste dalla
legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
8. I piani adottati sono trasmessi tempestivamente ai comuni interessati, alla provincia territorialmente competente e alla Giunta regionale, e sono depositati presso la sede dell’Autorità per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione (BURT). Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione, presentando alla stessa Autorità le osservazioni che ritenga opportune.
9. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8, l’Autorità trasmette alla Giunta regionale i piani regolatori portuali, le osservazioni presentate e l’esito della istruttoria svolta in relazione a dette osservazioni.
11. Ai fini dell’applicazione della
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza):
a) il soggetto proponente è l’Autorità;
b) l’autorità competente è il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV);
c) l’autorità procedente è il Consiglio regionale.