Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83
Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012
Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012
Art. 8
- Spese per il personale
1. A decorrere dalla X legislatura regionale, la spesa per il personale dei gruppi consiliari è rideterminata nel rispetto del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012. Ai sensi della medesima deliberazione, per la corrente legislatura, tale spesa resta determinata entro l’importo in essere alla data di entrata in vigore
della l. 213/2012 , di conversione
del d.l. 174/2012 , senza alcuna possibilità di aumento della spesa stessa per effetto di eventuali modifiche dei contratti in essere che possono determinarsi entro il termine della legislatura.


1 bis. Il parametro di cui al primo periodo del comma 1 può essere aggiornato, anche nel corso della legislatura, esclusivamente al fine di adeguarlo agli intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale. (4)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.