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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 7
- Norme transitorie
1. La rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari nell’anno 2012 è effettuata ai sensi della normativa vigente in tale anno.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta e questi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti i rendiconti redatti dai gruppi consiliari ai sensi del comma 1.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.