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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 2
- Effetti delle variazioni della composizione dei gruppi consiliari
1. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, o nel caso di fusione di due o più gruppi consiliari, per i gruppi consiliari variati nella composizione o di nuova costituzione oppure unificati, il contributo di cui all’articolo 1, è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, provvedendo conseguentemente alla ripetizione delle somme già versate che risultino eccedenti.
1 bis. Qualora venga costituito un nuovo gruppo consiliare, in un momento successivo alla costituzione originaria che ha seguìto la proclamazione degli eletti e che non trovi riferimento in un movimento politico nazionale, la dotazione finanziaria di detto gruppo subirà una decurtazione del 25 per cento. (1)

Comma aggiunto con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 1.


Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.