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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 11
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2013 in euro 462.500,00, si fa fronte con lo stanziamento dell’unità previsionale di base (UPB) 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.
2. Agli oneri previsti per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.