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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 10
- Abrogazioni
1. Fatta salva la norma transitoria di cui all’articolo 7, comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull’assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni);
b) legge regionale 27 giugno 2005, n. 45 (Modifiche alla legge regionale legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 “Nuova disciplina sull’assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni”).

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.