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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012

Art. 2
- Funzioni
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, l’Ente svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce la banca della terra di cui all’articolo 3, quale strumento per favorire l’accesso dell’imprenditoria privata, e in particolare dei giovani agricoltori, ai terreni agricoli e forestali;
b) promuove, coordina e attua interventi di gestione forestale sostenibile e di sviluppo dell’economia verde sul territorio della regione;
c) approva, sentiti gli enti gestori e le associazioni rappresentative degli enti locali, indirizzi operativi per la gestione ottimale dei beni del patrimonio agricolo-forestale di cui all’articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e in tale ambito predispone progetti di valorizzazione e determina gli obiettivi da conseguire in termini di proventi;
d) verifica la conformità dei piani di gestione dei complessi agricoli forestali adottati dagli enti gestori ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 39/2000 con gli indirizzi operativi di cui alla lettera c), e ne coordina l’attuazione;
e) gestisce le aziende agricole e altre superfici agricole e forestali di sua proprietà o di proprietà della Regione assegnategli in gestione, nelle quali svolge anche attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane attività di promozione della legalità (16)

Parole inserite con l.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 1.

, nonché la gestione del parco stalloni regionale.
2. L’Ente può partecipare a società, cooperative e consorzi aventi finalità compatibili con le funzioni di cui al comma 1.(17)

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 1.


Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 102.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 82.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 83.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 53.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 54.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 55.

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Parole così sostituite conl.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 68 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.