Art. 22
- Funzioni regionali
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
0a) può impartire, entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, indirizzi per l'elaborazione della proposta di piano delle attività di bonifica, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale;(121) Parola inserita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 14.
a bis) approva eventuali integrazioni al piano delle attività di bonifica qualora si rendano disponibili nel corso dell’anno di riferimento risorse per la realizzazione di nuove opere di bonifica o di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Il piano delle attività integrato è comunicato all'assemblea consortile;(122) Lettera inserita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 14.
b) approva, con deliberazione della Giunta regionale, le direttive per l’elaborazione della proposta del piano delle attività;
c) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, linee guida per l’adozione del piano di classifica;
d) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il piano di classifica adottato dal consorzio;
e) individua, con deliberazione del Consiglio regionale, il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione;
f) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, lo schema tipo di statuto del consorzio;
g) esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla conformità dello statuto del consorzio allo statuto tipo di cui alla lettera f);
i) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica esistenti sul territorio regionale;
l) approva, con deliberazione della Giunta regionale, lo schema tipo delle convenzioni di cui agli articoli 23, comma 3, e 30.
m) approva, con deliberazione della Giunta regionale, direttive per l’armonizzazione e l’uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio, anche mediante schemi tipo di bilancio e principi contabili;
3. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento delle attività del consorzio di bonifica.