CAPO I
- Disposizioni in materia di entrata
SEZIONE I
- Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Art. 1
- Variazioni delle aliquote IRAP
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,92 punti percentuali per le categorie di soggetti passivi d’imposta e per le categorie ed i settori di classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007, indicati nell’allegato A, rispetto a quella stabilita dall’
articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
Art. 2
1. Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 è prevista la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP delle spese sostenute per il personale dipendente assunto nel 2013 con contratto a tempo indeterminato o determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni, ai sensi dell’articolo 5 quindecies, comma 1, lettera d bis)
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese).
2. La Giunta regionale, con regolamento
(32)Regolamento regionale 26 agosto 2013, n. 48/R.
da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità applicative necessarie per usufruire della deduzione dalla base imponibile dell'IRAP.
Art. 3
- Disposizioni finanziarie
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito annuo stimato in euro 112.650.000,00, e sono imputate all’unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015.
SEZIONE II
- Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF
Art. 4
- Variazioni dell'aliquota dell’addizionale regionale IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l’aliquota dell’addizionale regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’
articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito:
b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
- Abrogazione
Art. 7
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito annuo stimato in euro 109.287.000,00 per l’anno 2013 ed in euro 87.962.000,00 per ciascuna delle annualità 2014 e 2015, e sono imputate all’UPB 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015.
SEZIONE III
- Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile
Art. 8
- Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall’
articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952 , e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) è determinata nelle seguenti misure per metro cubo:
1) euro 0,022 per consumi fino a 120 metri cubi annui;
2) euro 0,030987 per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui;
3) euro 0,030987 per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui;
4) euro 0,030987 per consumi superiori a 1560 metri cubi annui;
1) euro 0,006 per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui;
2) euro 0,0052 per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.
2. L’imposta sostitutiva per le utenze esenti è determinata nella misura di euro 0,026 al metro cubo.
2 bis. A decorrere dal 1° maggio 2017 e fino al 30 aprile 2027, ai consumi di gas naturale utilizzato dai grandi impianti di cogenerazione situati all’interno delle aree di crisi industriale complessa, per la componente relativa alla produzione di energia termica ad uso industriale da utilizzare nelle medesime aree, non si applica l’addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 398/ 1990, nei limiti e con le modalità di cui al comma 2 ter. (68) Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 5.
2 ter. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, l'agevolazione fiscale di cui al comma 2 bis trova applicazione relativamente a consumi fino a 392.400.000 metri cubi di gas annui e, comunque, per importo non superiore al valore di addizionale corrispondente pari a 550.000,00 euro annui. Oltre la soglia di valore sopra determinata si applicano le ordinarie aliquote dell'addizionale regionale sul gas naturale vigenti. (68) Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 5.
2 quater. La periodicità tributaria da assumere a riferimento per la verifica dei consumi di gas naturale è quella decorrente dal 1° maggio di ciascun anno fino al 30 aprile dell'anno successivo. Il consumo di gas inferiore al limite fissato dalla presente legge o comunque tale da aver determinato la mancata applicazione dell'addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile per importo inferiore ad euro 550.000,00, registrato in ciascuna singola periodicità tributaria di riferimento, non dà diritto a cumuli o compensazioni sulle periodicità tributarie successive. (68) Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 5.
2 quinquies. Il soggetto beneficiario dell'agevolazione di cui al presente articolo è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere da giugno 2018, alla competente struttura regionale, la documentazione fiscale attestante i consumi di gas naturale effettuati nella periodicità tributaria precedente, come individuata ai sensi del comma 2 quater. (68) Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 5.
Art. 9
- Abrogazione
Art. 10
- Disposizioni finanziarie
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente sezione sono stimate in euro 3.990.000,00 annui e sono imputate alla UPB 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.
1 bis. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2 bis, pari ad euro 550.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2017 – 2019. (69) Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 6.
1 ter. Alle minori entrate pari ad euro 550.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2020 al 2027 si fa fronte con legge di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (69) Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 6.
SEZIONE IV
- Disposizioni in materia di demanio
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
Abrogato.
Art. 13
- Disposizioni finanziarie
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente sezione sono stimate in euro 2.490.000,00 annui e sono imputate all’UPB 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015.
SEZIONE V
- Soppressione della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale
Art. 14
- Soppressione della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'
articolo 8 del d. lgs. 68/2011 , la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale è soppressa.
2. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono stimate in euro 500.000,00 annui e sono imputate alla UPB 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.
SEZIONE VI
- Notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione
Art. 15
1. Al
comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi), le parole "e successive modifiche" sono sostituite dalle seguenti: "
, oppure mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale".
SEZIONE VII
- Disposizioni in materia di sanzioni amministrative
Art. 16
"4 bis. Le spese amministrative di cui al comma 4 sono stabilite nella misura fissa pari a euro 5,00 e sono poste a carico del soggetto che è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa.".
SEZIONE VIII
- Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali. Esenzione per persone disabili
Art. 17
1. Al
comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è aggiunto in fine il seguente periodo:
“Tale trasferimento è ammissibile anche nel caso in cui il veicolo che fruisce dell’esenzione cessa di essere di proprietà del beneficiario entro quindici giorni dall’acquisto del veicolo nuovo.”.