Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 82
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ).
Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
Visto l’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito , con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ;
Visto l’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 8 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 );
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2012;
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 27 novembre 2012;
Considerato che:
1) È necessario chiarire, con le opportune modifiche di legge, che:
a) la promozione da parte della Giunta regionale di un programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV) ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della l.r. 8/2012 non costituisce un atto obbligato;
b) il PUV costituisce strumento per realizzare gli obiettivi di integrazione di una pluralità di beni immobili in coerenza con gli indirizzi della pianificazione territoriale e dello sviluppo territoriale esplicitati nel preambolo e che, pertanto, la relativa promozione è subordinata alla valutazione da parte della Giunta regionale della sussistenza di tali elementi ;
c) conseguentemente, ove il PUV non venga promosso, restano in ogni caso percorribili le procedure ordinarie di variante previste dalla l.r. 1/2005 ;
d) le procedure di valorizzazione devono essere legate alle procedure di bilancio dell’ente, ai sensi della stessa normativa statale, in particolare dell’articolo 58 del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 .
2) In base all’esperienza applicativa emersa in questi mesi di vigenza della legge, occorre inoltre precisare che le procedure semplificate introdotte dalla l.r. 8/2012 non possono costituire un presupposto per consentire nuovo consumo di suolo al di fuori del regime ordinario di varianti agli strumenti urbanistici di cui alla l.r. 1/2005 e nel rispetto dei principi di cui al capo I del titolo I della stessa l.r. 1/2005 che fondano la politica di governo del territorio in Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
- Modifiche al preambolo della l.r. 8/2012
1. Al punto 6 del considerato del preambolo della legge regionale 8 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ), le parole
“e degli strumenti di pianificazione urbanistica”
sono sostituite dalle seguenti: “e del piano territoriale di coordinamento della provincia e per quest’ultimo solo nel caso in cui preveda per un edificio specifico esistente una destinazione sanitaria incompatibile con la programmazione sanitaria”.
Art. 2
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 8/2012
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 3 della l.r. 8/2012 sono aggiunte le parole:
“e procedure semplificate”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 8/2012 è inserito il seguente:
“2 bis. I PUV sono promossi, anche su richiesta degli enti interessati, dalla Giunta regionale nei casi in cui sussista un’esigenza di integrazione tra proposte di valorizzazione relative a una pluralità di immobili o comunque nei casi in cui rilevi la sussistenza di un interesse regionale in relazione ad uno o più dei seguenti elementi:
a) rilevanza dei beni da valorizzare;
b) complessità del contesto territoriale di riferimento;
c) significatività degli effetti delle destinazioni proposte in relazione agli strumenti urbanistici vigenti.”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 3 della l.r. 8/2012 è inserito il seguente:
“2 ter. Fuori dei casi in cui sia promosso un PUV, le varianti agli strumenti urbanistici finalizzate alla valorizzazione dei beni immobili di cui al comma 2, sono realizzate con le procedure semplificate di cui all’articolo 6 ovvero con le procedure ordinarie di cui alla
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).”.
4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 3 della l.r. 8/2012 è inserito il seguente:
“2 quater. Salvi i casi di procedura ordinaria ai sensi della
l.r. 1/2005 , le varianti che comportano anche nuovo impegno di suolo inedificato possono essere oggetto di PUV a condizione che i terreni inedificati ricadano in ambiti urbani e le relative previsioni concorrano a qualificare, con funzioni congrue, lo specifico contesto urbano di riferimento.”.
5. L’alinea del comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“È esclusa l’applicazione delle procedure semplificate di cui all’articolo 6, nei casi in cui le varianti agli strumenti urbanistici comunali comportino:”
6. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 8/2012 è sostituita dalla seguente:
“e) un nuovo impegno di suolo inedificato;”
7. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 8/2012 è abrogato.
Art. 3
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 8/2012
1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 8/2012 è soppresso.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 8/2012 è inserito il seguente:
“2 bis. La relazione:
a) contiene gli elementi tipologici, dimensionali e di contesto relativi allo stato attuale e a quello proposto, rappresentati anche in forma cartografica, necessari per la relativa valutazione;
b) indica il rispetto degli standard di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'
art. 17 della legge n. 765 del 1967 ), in conseguenza delle destinazioni d’uso proposte;
c) dà conto della data prevista per l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare e dell’atto di bilancio ad esso collegato da parte del consiglio dell’ente locale o, per gli enti diversi, da parte dell’organo competente.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 8/2012 la parola:
“trenta”
è sostituita dalla parola “quarantacinque”.
4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 8/2012 le parole:
“per l'inserimento nel PUV, oppure”
, sono soppresse.5. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 8/2012 è così sostituito:
“7.Sulla base dell'istruttoria di cui al comma 6, la Giunta regionale, nei quindici giorni successivi, individua in via provvisoria, dandone comunicazione a tutti gli enti interessati, gli interventi di valorizzazione e i relativi immobili che possono essere oggetto di PUV ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, e definisce il relativo ambito territoriale di riferimento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1.”.
Art. 4
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 8/2012
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 8/2012 è inserito il seguente:
“1 bis. Nei casi in cui i piani territoriali di coordinamento provinciali prevedano per un edificio specifico esistente destinazioni ad uso sanitario non coerenti con le localizzazioni definite in atti della programmazione sanitaria, si procede, ai sensi del comma 1, all’adeguamento del piano territoriale di coordinamento.”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 5 della l.r. 8/2012 è aggiunto il seguente:
“1 ter. Ai fini di cui al comma 1 bis., si applicano le procedure dell’
articolo 5 della l.r. 35/2011 ; il consiglio provinciale provvede alla ratifica prevista allo stesso articolo 5, comma 5, nei tempi ivi previsti.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 8/2012 , le parole:
“al comma 1”
sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1 bis”
.Art. 5
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 8/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 8/2012 le parole:
“nelle previsioni”
sono sostituite dalle seguenti: “nei casi di esclusione”
.2. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 8/2012 le parole:
“la proposta di piano è approvata”
sono sostituite dalle seguenti: “le varianti previste nel piano di alienazione e valorizzazione sono definitivamente approvate”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.