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Legge regionale 7 dicembre 2012, n. 71

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011 )

Bollettino Ufficiale n. 68, parte prima, del 10 dicembre 2012





PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011 );


Considerato quanto segue:


1. In conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il Presidente della Giunta regionale con decreto 13 novembre 2012, n. 196, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/03 , per i territori delle Province di Massa-Carrara, Lucca e Grosseto, e con il successivo decreto 15 novembre 2012, n. 199, ha provveduto ad integrare la dichiarazione di stato di emergenza regionale anche per i territori delle Province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena;


2. Per consentire l’attuazione degli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza idrogeologica, è stata approvata l.r. 66/2012 ;


3. Gli eventi alluvionali hanno provocato altresì notevoli danni alla popolazione dei comuni più gravemente colpiti, causando anche la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita;


4. Appare pertanto necessario un intervento legislativo immediato che, ad integrazione della sopracitata l.r. 66/2012 , rechi uno stanziamento finanziario straordinario per consentire l’erogazione di contributi forfetari alle persone fisiche che hanno subito la perdita di tali beni essenziali, al fine di agevolare un immediato ritorno alle normali condizioni di vita;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.