Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012
Art. 10
- Indennità e rimborso spese
1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 27 (7) (19) per cento dell’indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 (7) per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri.
2 bis.
Nel caso di esercizio effettivo delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1 bis, l’indennità di cui al comma 1 è elevata al
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(20)
per cento dell’indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri.
(8)
2. Nei casi di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, l’indennità è proporzionalmente ridotta.
3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni. Spetta altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro per l'utilizzo del mezzo proprio.(12)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.