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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoarticolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148 , come modificato dall’Sito esternoarticolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012);


Visto l’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);


Vista la deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei conti 8 febbraio 2012 che individua i criteri per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti delle regioni;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ). (23)

Visto inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 6, comma 1.



Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana, all’articolo 4 della l.r. 66/2011 , ha disposto l’istituzione di un collegio regionale dei revisori dei conti, rinviandone la disciplina ad una successiva legge regionale;


2. Tale previsione si pone in correlazione a quanto stabilito dal Sito esternod.l. 138/2011 , convertito dalla Sito esternolegge 148/2011 , che all’articolo 14, comma 1, lettera e), ha previsto l’istituzione di un collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica delle regioni;


3. La Regione intende consolidare e sviluppare, mediante tale organismo di controllo, gli elementi di trasparenza e di correttezza della propria gestione contabile, finanziaria ed economica che contraddistinguono da sempre positivamente, nel panorama nazionale, la propria azione di governo;


4. A tal fine si ritiene opportuno attribuire al collegio compiti consultivi obbligatori sulla complessiva manovra finanziaria regionale, che si esplica attraverso le proposte di legge di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 1/2015 , (24)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto, n. 29, art. 6 , comma 2.

nonché sulle successive variazioni e sul rendiconto, che vengono presentate contemporaneamente all’approvazione del Consiglio regionale e che dovranno pertanto essere necessariamente correlate, a pena di irricevibilità, dal parere del collegio e dal riscontro delle conseguenti determinazioni da parte della Giunta regionale;


5. La necessità di correlare le suddette proposte di legge alle indicazioni scaturenti dal semestre europeo ed alle conseguenti disposizioni governative, unitamente all’esigenza di assicurare il necessario periodo decisionale al Consiglio regionale, impongono di contenere al massimo i tempi procedurali per la predisposizione degli atti e quindi di prevedere che i pareri del collegio siano resi nel termine massimo di venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento;


6. In correlazione a quanto sopra viene, tuttavia, imposto alla Giunta regionale di assicurare l’informata e documentata partecipazione del collegio alla fase preparatoria degli atti su cui esso è chiamato ad esprimersi, rendendo così effettivamente possibile l’espressione del parere finale in tempi relativamente brevi;


7. Si ritiene inoltre di attribuire al collegio ulteriori e non meno rilevanti compiti di controllo, verifica e proposta, con particolare riferimento agli interventi attinenti al patto di stabilità ed ai costi della contrattazione integrativa;


8. La legge prevede inoltre espressamente che il collegio dialoghi con la Giunta regionale e con le commissioni consiliari, quale organismo di controllo collaborativo, e possa accedere agli atti contabili ed ai bilanci degli enti ed agenzie regionali nell’interesse generale del sistema economico e finanziario complessivo;


9. La nomina dei componenti del collegio, a totale garanzia della loro indipendenza professionale, è rimessa ad una estrazione a sorte all’interno di un elenco costituito sulla base ed in conformità ai requisiti indicati, per questo genere di organismi, dalla Corte dei conti; il vincolo della non immediata rinominabilità e le disposizioni sulla ineleggibilità ed incompatibilità completano il quadro dell’assoluta garanzia di indipendenza del giudizio;


10. La retribuzione, parametrata all’indennità del Presidente della Giunta regionale, è contenuta all’interno dei parametri stabiliti dalla normativa statale per i revisori degli enti locali, risultando anzi inferiore a quanto previsto per gli enti di maggiori dimensioni;


11. Si ritiene opportuno prevedere infine, in prima attuazione, che l’avvio dell’attività del collegio avvenga a partire da una data certa coincidente con l’inizio di un anno solare e contabile e cioè dal 1° gennaio 2013;


11 bis. Si introduce la previsione della possibilità di attribuire allo stesso collegio, con delibera della Giunta regionale e a far data dall’esercizio finanziario 2015, anche la funzione di cui all’Sito esternoarticolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) in materia di certificazione di alcuni aspetti e procedure dirimenti della gestione sanitaria accentrata realizzata presso la Regione, funzione sinora svolta internamente ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2012, n. 805, stante la riconosciuta terzietà del collegio, i cui componenti sono nominati mediante estrazione a sorte, disponendo un conseguente incremento delle indennità solo in caso di effettivo esercizio anche della suddetta funzione. (11)

Punto aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68, art. 9.



Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 5.

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Numero così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 8.

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Punto aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 4.

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Periodo abrogato con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 4.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 12. , ed ora così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

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Visto inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 6 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto, n. 29, art. 6 , comma 2.

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Lettera abrogata conl.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 2.

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Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 1.

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29. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.