Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012
Art. 7
- Elenco regionale dei revisori dei conti
1. Ai fini dell’articolo 2, è istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Toscana.
2. Possono essere iscritti all’elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell’
articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 convertito dalla
l. 148/2011 .



2 bis.
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del collegio, un avviso pubblico per la costituzione dell’elenco nel quale sono specificati i criteri per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco stesso, nonché per l’estrazione a sorte.
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Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.