Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012
Art. 13
- Norma finanziaria(9)
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 90.000,00 per l'anno 2014 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2015 e 2016.
2.
Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale a legislazione vigente 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
ANNO 2014
In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 10.000,00.
In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 10.000,00.
ANNO 2015
In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
ANNO 2016
In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
3.
Agli oneri per gli esercizi successivi e per l’eventuale attuazione dell’articolo 10, comma 2 bis, si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.