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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012

Art. 11
- Cause di esclusione ed incompatibilità
1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non sono nominabili nell’incarico di componenti del collegio:
a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
2. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2008 , sono incompatibili con l’incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
3. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 5.

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Numero così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 8.

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Punto aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 4.

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Periodo abrogato con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 4.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 12. , ed ora così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

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Visto inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 6 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto, n. 29, art. 6 , comma 2.

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Lettera abrogata conl.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 2.

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Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 1.

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29. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.