Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012
Art. 11
- Cause di esclusione ed incompatibilità
1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non sono nominabili nell’incarico di componenti del collegio:
a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
2. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2008 , sono incompatibili con l’incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
3. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.