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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a, c), l), n) e z), e l’articolo 44 dello Statuto;


Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);


Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;


Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali);


Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012");


Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;


Vista la legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico);


Vista la legge regionale 12 febbraio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");


Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);


Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);


Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);


Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);


Vista la legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 4);


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);


Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);


Vista la legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica);


Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 53 (Disciplina regionale in materia di Organismi geneticamente modificati “O.G.M”);


Vista la legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale);


Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);


Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);


Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);


Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana");


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali);


Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);


Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);


Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”);


Vista la legge regionale 25 maggio 2007, n. 30 (Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli);


Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”);


Vista la legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali);


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.);


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);


Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");


Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);


Vista la legge regionale 30 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");


Vista la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);


Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);


Vista la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);


Vista la legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza);


Vista la legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi dei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per tutela delle acque dall'inquinamento" e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati");


Vista la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);


Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 maggio 2012;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I, sezione I (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 “Ordinamento dell’IRPET”):


1. Al fine di semplificare la procedura di approvazione del programma istituzionale dell'IRPET è necessario modificare l'articolo 15 della l.r. 59/1996 per coordinarne il testo con altre modifiche intervenute sulla legge.


Per quanto concerne il capo I, sezione II (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso gli atti”):


2. La sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 23/2007 è finalizzata ad adeguare le previsioni dello stesso alle innovazioni tecnologiche già introdotte per il collegamento telematico tra il Bollettino ufficiale della Regione (BURT) e la Raccolta normativa, destinate ad offrire agli utenti un servizio di ricerca informatica più efficace.


Per quanto concerne il capo I, sezione III (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 “Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”):


3. Gli interventi di modifica sono stati resi necessari in conseguenza della previsione introdotta dalla l. 183/2011, ai sensi della quale le pubbliche amministrazioni non possono acquisire certificazioni dai privati, ma sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni ed i dati in possesso delle altre pubbliche amministrazioni. Ciò determina l’obbligo per il Consiglio regionale di accertare d’ufficio, presso gli uffici elettorali comunali, l’iscrizione nelle liste elettorali degli elettori che sottoscrivono la richiesta di referendum. Tale attività di verifica, che ai sensi della disciplina vigente è solo eventuale, comporta maggiori oneri e adempimenti da parte degli uffici consiliari e rende necessario prolungare i termini previsti dalla legge per la verifica delle firme e per la stampa e la vidimazione dei fogli, considerando nel computo degli stessi termini solo i giorni lavorativi.


Per quanto concerne il capo I, sezione IV (Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”) e la sezione VII (Modifica della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 “Disciplina del difensore civico regionale”):


4. Risulta opportuno, a fini di chiarezza interpretativa, specificare nella disciplina dell’indennità, corrisposta a favore dell’Autorità regionale per la partecipazione e del Difensore civico regionale, che la trattenuta a cui si fa riferimento mediante rinvio all’articolo 4, comma 1, della l.r. 3/2009, è quella del 17 per cento applicata alla corresponsione dell’assegno vitalizio.


Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”):


5. Gli interventi sulla disciplina delle nomine di cui alla l.r. 5/2008 si rendono necessari per ovviare ad una serie di dubbi interpretativi e di difficoltà applicative emerse nel corso della sua vigenza. E’ infatti necessario prevedere, nel caso di in cui si debba procedere, nel corso dell’anno, a nomine o designazioni non previste negli elenchi pubblicati ogni anno entro il 30 settembre, una deroga agli ordinari, e particolarmente ampi, termini di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura, il cui rispetto può determinare, in questo caso, l’impossibilità tecnica di procedere alla nomina entro il termine di scadenza dell’organo da rinnovare. E’ necessario, inoltre, precisare il significato dell’espressione “stesso incarico” presente nell’articolo 13, commi 4 e 5, della stessa l.r. 5/2008, al fine di individuare con certezza, sulla base della ratio delle citate disposizioni, il limite ivi previsto per l’esercizio degli incarichi. Si provvede quindi a riformulare i commi 4 e 5 stabilendo espressamente che, ai fini del computo dei due mandati nello stesso incarico utile a far scattare, per almeno due anni, il divieto di nomina in un terzo incarico, si calcolano anche i mandati conferiti da soggetti diversi dalla Regione, nonché i mandati, svolti presso lo stesso ente, ma in cariche diverse. Infine, si provvede a disciplinare l’applicazione del limite ora descritto, di cui allo stesso articolo 13, commi 4 e 5, ai casi di mandati la cui durata naturale è pari o inferiore ai tre anni, finora non espressamente regolato.


Per quanto concerne il capo I, sezione X (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 “Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”) e la sezione XI (Modifiche alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 “Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza”):


6. L’intervento di modifica equipara il calcolo dell’indennità da corrispondere al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed al Garante per l’infanzia e l’adolescenza, a quanto previsto a proposito dell’indennità corrisposta al Difensore civico regionale e dell’Autorità regionale per la partecipazione, la quale viene calcolata al netto della sola trattenuta del 17 per cento di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 3/2009, e non anche, come avviene per i primi, della trattenuta del 5 per cento di cui alla stessa norma.


Per quanto concerne il capo I, sezione XII (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 “Norme sull’iniziativa popolare delle leggi”):


7. Si opera l’identica modifica disposta alla disciplina dei referendum di cui alla l.r. 62/2007, e si dispone il prolungamento dei termini previsti per gli adempimenti consiliari in materia, computando negli stessi solo i giorni lavorativi.


Per quanto concerne il capo I, sezione XIV (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”):


8. Norme statali sopravvenute (articolo 29, comma 1 bis, del d.l. 216/2011, convertito dalla l. 14/2012), hanno prorogato di nove mesi i termini di cui all’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riprodotti nel testo originario dell’articolo 60, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011. E’ pertanto necessario provvedere all’adeguamento ai termini stabiliti da legge dello Stato. Conseguentemente, è necessario adeguare anche l’articolo 61 della stessa l.r. 61/2011, che dispone su effetti automatici.


9. Ulteriori norme statali sopravvenute con l’approvazione della legge 4 aprile 2012, n. 35, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), stabiliscono, all’articolo 47 ter, l’obbligo di esercizio associato, per tutti i comuni fino a cinquemila abitanti, delle funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, consentendo alle regioni, entro due mesi dall’entrata in vigore delle norme suddette, di stabilire con legge gli ambiti di esercizio. È pertanto necessario prevedere, con modifiche all’articolo 18 della l.r. 68/2011, che l’esercizio associato si svolge negli stessi ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all’allegato A della stessa l.r. 68/2011 e, con integrazione dell’allegato A, completare il quadro di detti ambiti al fine di ricomprendervi anche i tre comuni (Scansano, Pescaglia e Casole d’Elsa), precedentemente non considerati perché non obbligati all’esercizio associato di funzioni fondamentali;


10. Relativamente alla procedura prevista dall’articolo 76 della l.r. 68/2011, al fine di evitare che la complessità delle operazioni finalizzate all’estinzione della comunità montana determini di fatto l’interruzione dell’esercizio delle funzioni regionali conferite a quest’ultima, è opportuno consentire che, nelle more del procedimento di presa d’atto, il Presidente della Giunta regionale possa disporre il trasferimento di tali funzioni, nonché dei beni e delle risorse necessarie al loro esercizio, a favore degli enti interessati alla successione nelle funzioni stesse.


Per quanto concerne il capo II, sezione I (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e sezione XI (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"):


11. In fase di applicazione dell’articolo 10 bis della l.r. 3/1994 sono state riscontrate difficoltà nell’individuazione delle associazioni di protezione ambientale da consultare per la nomina dei tre rappresentanti nella Commissione consultiva regionale. È necessario pertanto modificare il criterio di individuazione delle associazioni stesse uniformandosi a quanto già previsto all’articolo 11 della stessa l.r. 3/1994 per la composizione del comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia (ATC);


12. A seguito di un rilievo sollevato dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione alla procedura di infrazione 2006/2131, è necessario intervenire sull’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo e facilitarne la lettura. Si modifica, pertanto, l’elenco di cui al comma 3 dell’articolo 37 ter, specificando i contenuti della deliberazione della Giunta regionale di deroga;


13. È necessario abrogare il rinvio normativo di cui dell’articolo 58 comma 1, lettera o), della l.r. 3/1994, in quanto il comma 11 dell’articolo 30 è già stato abrogato da una precedente legge di modifica;


14. Con riferimento alla sezione XI, gli interventi modificativi della derivano dalla necessità di adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2012 che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità di alcune disposizioni della legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Poiché è tuttora pendente un giudizio di costituzionalità avente ad oggetto disposizioni della normativa toscana analoghe a quelle della Regione Liguria dichiarate illegittime, si ritiene necessario intervenire sulle prime nel tentativo di far cessare, nell’ambito del giudizio pendente, la materia del contendere.


Per quanto concerne il capo II, sezione II (Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni"):


15. La soppressione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA), e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 50/1995 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia.


Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese"):


16. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare l’articolo 2 della l.r. 83/1995.


Per quanto concerne il capo II, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 "Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici"):


17. la soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 49/1997 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia, anche al fine di chiarire i rapporti tra la competente struttura della Giunta regionale e la Giunta regionale medesima.


Per quanto concerne il capo II, sezione V (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 4"):


18. L'intervento di modifica del comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 60/1998 relativo all' assistenza agli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale, è necessario al fine di adeguare tale disposizione ai sopravvenuti interventi legislativi che hanno riguardato la competenza a svolgere il servizio fitosanitario regionale e la soppressione dell’ARSIA. In particolare, con la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA) le funzioni del servizio fitosanitario regionale erano state trasferite dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) all'ARSIA, successivamente, con la l.r. 65/2010, l'ARSIA è stata soppressa e le sue funzioni sono state trasferite alla Regione. Poiché il sopracitato comma 7 dell’articolo 3 attribuiva all'ARPAT l'assistenza agli alberi monumentali per gli aspetti agronomici e fitopatologici, a seguito dei citati interventi legislativi, tale assistenza non può che essere esercitata dalle strutture della Regione competenti in materia agronomica e fitopatologica.


Per quanto concerne il capo II, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole"):


19. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 25/1999 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia. In particolare, è necessario abrogare la disposizione che fa riferimento alla competenza che l’ARSIA svolgeva come agenzia formativa accreditata.


Per quanto concerne il capo II, sezione VII (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura"):


20. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 36/1999 nelle parti in cui si prevedono le competenze dell’Agenzia al rilascio dell’abilitazione alle officine che effettuano il controllo diagnostico delle macchine irroratrici e nella parte in cui si attribuisce all’Agenzia la vigilanza sul rispetto della legge.


Per quanto concerne il capo II, sezione VIII (Modifiche legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 "Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica"):


21. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 33/2000 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia, anche al fine di chiarire i rapporti tra la competente struttura della Giunta regionale e la Giunta stessa, e di eliminare la funzione di supporto che l'Agenzia svolgeva nella fase istruttoria di atti regionali.


Per quanto concerne il capo II, sezione IX (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 53 "Disciplina regionale in materia di Organismi geneticamente modificati “O.G.M.”):


22. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 53/2000 nella parte in cui si prevede la competenza dell’Agenzia.


Per quanto concerne il capo II, sezione X (Modifiche legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale"):


23. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 34/2001 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia. In particolare, è necessario abrogare la disposizione che fa riferimento alla competenza che l’ARSIA svolgeva come agenzia formativa accreditata. Inoltre è abrogato l’articolo 7 della l.r. 34/2001 relativo alle competenze dell’ARSIA, avendo integrato il precedente articolo che specifica le competenze regionali.


Per quanto concerne il capo II, sezione XII (Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"):


24. È necessario indicare esplicitamente nell’articolo 24 della l.r. 30/2003 che la provincia è il soggetto competente all’applicazione delle sanzioni relative all’uso di prodotti non conformi a quanto previsto dalla legge o regolamento in materia di somministrazione di pasti, alimenti e bevande. L’omissione costituisce un mero errore materiale, in quanto l’articolo 23, comma 4, della l.r. 30/2003, individua nelle province i soggetti che effettuano le verifiche sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15, nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande;


25. È necessario modificare la lettera d) del comma 1 dell’articolo 30, nella quale è previsto che la Giunta regionale, nella relazione biennale al Consiglio regionale, faccia riferimento ai dati risultanti dall'archivio regionale delle aziende agrituristiche aggiornati con riferimento alle attività iniziate o modificate. Per mero errore materiale, nella modifica introdotta con la l.r. 80/2009 per adeguare la suddetta norma all’introduzione della dichiarazione di inizio attività (DIA) in luogo dell’autorizzazione, le parole “autorizzazioni rilasciate” non sono state soppresse.


Per quanto concerne il capo II, sezione XIII (Modifiche legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale):


26. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 64/2004 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia;


27. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 64/2004 è oggetto di modifica per adeguare il riferimento all’attuale regolamento comunitario in materia di produzione e etichettatura dei prodotti biologici.


Per quanto concerne il capo II, sezione XIV (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”):


28. È necessario integrare la disposizione dell'articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005 laddove, incongruamente, non esplicitava che, in caso di esito negativo del controllo successivo alla comunicazione di subingresso, il titolo abilitativo è sospeso prima della revoca, fattispecie, invece, espressamente prevista rispetto alla verifica annuale di cui all'articolo 40 bis, comma 2) della stessa l.r. 28/2005;


29. Nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, è opportuno, ai fini di semplificazione, con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche), limitare l’attività di verifica, da parte dei comuni, alla regolarità contributiva del solo soggetto subentrante.


Per quanto concerne il capo II, sezione XV (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 “Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura”):


30. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 66/2005 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia. In particolare, l’intervento abroga il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 66/2005 con riferimento all’ARSIA, in quanto le competenze della soppressa Agenzia sono svolte dalla Regione, e quindi ricomprese nelle competenze regionali elencate all’articolo 2. Si modifica, inoltre, la rubrica dell’articolo 4 e si aggiornano i riferimenti normativi di cui all’articolo 4, comma 2, per adeguarli alla sopravvenuta l.r. 30/2009.


Per quanto concerne il capo II, sezione XVI (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2007, n. 30 "Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli"):


31. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 30/2007 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia. In particolare, è necessario abrogare la disposizione che fa riferimento alla competenza che l’ARSIA svolgeva come agenzia formativa accreditata. Parimenti si abroga la disposizione che prevede la possibilità per la Regione di avvalersi dell’Agenzia per la promozione di interventi integrati per specifici progetti inerenti la tutela della salute e la sicurezza;


Per quanto concerne il capo II, sezione XVIII (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 "Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali"):


32. È necessario intervenire sulla disposizione contenuta nell’articolo 9, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2008, così come modificata dall’articolo 12 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 “Promozione dell'imprenditoria giovanile”), in quanto, per mero errore materiale, è rimasta l’espressione utilizzata nel testo della legge vigente prima della citata modifica. Il linguaggio va, pertanto, adeguato all’espressione utilizzata nelle altre parti del testo della l.r. 21/2008 che fanno riferimento alle imprese con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo, anche al fine di non ingenerare dubbi, nei potenziali beneficiari delle agevolazioni, circa i requisiti di ammissibilità e, in generale, sul campo di applicazione della nuova disciplina.


Per quanto concerne il capo II, sezione XXI (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale") e alle leggi regionali concernenti il PAR :


33. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 24/2010 nelle parti in cui sono previste competenze dell’Agenzia, anche al fine di eliminare la funzione di supporto che l'Agenzia svolgeva nella fase istruttoria di atti regionali.


Per quanto concerne il capo III (Diritti di cittadinanza e coesione sociale), sezione I (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica"):


34. È necessario abrogare il comma 9 dell’articolo 17 della l.r. 16/2000, in quanto la fattispecie prevista nel primo periodo risulta essere superflua ed equivoca poiché, non innovando rispetto a quanto già previsto dall’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e tacendone, invece, i presupposti, ingenera l’equivoco che il "decentramento" possa essere sempre e comunque obbligatorio. È opportuno, altresì, eliminare anche il secondo periodo, in quanto la relativa norma è inapplicabile, perché il presupposto per l’istituzione di una proiezione è l’esistenza di una sede con titolare, circostanza che nel caso di specie non sussiste.


Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing"):


35. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing"), è stata abrogata la legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell’attività di estetista); ciò ha determinato un vuoto normativo per quanto riguarda il riconoscimento del periodo lavorativo necessario per accedere ai percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di estetista, riconoscimento che la l.r. 74/1994 attribuiva alle Commissioni provinciali dell’artigianato (CPA);


36. Poiché la l.r. 53/2008 ha soppresso le CPA, e ha attribuito espressamente alla camera di commercio territorialmente competente le funzioni relative all’annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese, non prevedendo, tuttavia, l’attribuzione della funzione relativa all’accertamento dell’attività lavorativa necessaria per accedere al percorso di qualifica professionale di estetista, è necessario introdurre una norma che attribuisca tale funzione alla camera di commercio territorialmente competente.


Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali"):


37. È necessario adeguare la legge regionale alle disposizioni del d. lgs. 176/2011 che ha attuato la direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in particolare correggendo i riferimenti normativi non più in vigore;


Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Discipline del benessere e bio-naturali"):


38. La l.r. 2/2005 prevede "a regime", che gli operatori delle discipline del benessere e bio-naturali, definite dall’articolo 2, per poter esercitare la loro attività, debbano frequentare un corso di formazione regionale, di cui all’articolo 3. L’articolo 5, comma 4, stabilisce che in fase transitoria, e comunque per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della stessa legge, possano iscriversi all’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale "adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata". Questa disposizione confligge in modo palese con la previsione dell’articolo 5, comma 1, il quale prevede che entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione del Consiglio regionale, di cui all’articolo 4, comma 5, con la quale, saranno definiti, fra l’altro, i contenuti del corso formativo obbligatorio, verrà istituito l’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, mentre l’articolo 5, comma 4, presuppone che l’istituzione dell’elenco sia già avvenuta al momento dell’entrata in vigore della legge. Il corso formativo regionale, inoltre, non è stato ancora attivato, per cui, ad oggi, la fase transitoria non si è conclusa. Le modifiche introdotte rispondono sostanzialmente a due esigenze: la prima di consentire a tutti gli operatori che non hanno potuto, fino ad oggi, partecipare al corso di formazione regionale, di iscriversi all’elenco regionale, autocertificando un’adeguata formazione, secondo i criteri definiti nella deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 2009, n. 1; la seconda di evitare che ritardi nello svolgimento dei corsi, sempre possibili considerata la complessità del procedimento, possano ripercuotersi negativamente sugli operatori. Per far questo sono stati previsti termini molto ampi per la conclusione della fase transitoria, tali da consentire a tutti gli operatori di partecipare al corso di formazione regionale ed ottenere il relativo attestato.


39. È necessario modificare la struttura del comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, abrogando la lettera h) del comma 2 dell’articolo 4, che inseriva, tra i suoi componenti "tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale", in quanto. questa disposizione è risultata inattuabile per la difficoltà di individuare le scuole e le associazioni “maggiormente rappresentative".


Per quanto concerne il capo III, sezione V (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"):


40. È necessario eliminare la parola "trattamento" in quanto la maggior parte delle strutture residenziali per tossicodipendenti sono inserite tra quelle sanitarie, come risulta dall’allegato A, sottosezione d1.4 del regolamento emanato con decreto dal Presidente della Giunta 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”, in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie). Le strutture di cui si occupa la legge sul sociale, pertanto, non possono essere le medesime, ma strutture diverse, con altri requisiti e finalità diverse, di reinserimento e non di cura.


Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"):


41. È necessario, a fini di correttezza formale del testo, eliminare il riferimento a un regolamento che non trova riscontri nel resto dell'articolato.


Per quanto concerne il capo IV (Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità), sezione I (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1984 n. 20 "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia"):


42. Occorre anticipare al 30 aprile il termine di scadenza per la presentazione delle domande volte ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla l.r. 20/1984, in quanto il termine attualmente previsto non consente di impegnare le risorse entro la fine dell’anno, tenuto conto delle procedure stabilite dalla medesima legge per l’erogazione di tali contributi.


Per quanto concerne il capo IV, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 "Norme in materia di risorse energetiche"), e sezione VII (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia"):


43. È necessario abrogare le disposizioni contenute nell'articolo 10 della l.r. 45/1997 e nell'articolo 9 della l.r. 39/2005, concernenti la Regional Energy Agency (R.E.A.) S.p.A, in quanto la società stessa è stata sciolta e messa in liquidazione a seguito della deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2006, n. 756;


44. È necessario adeguare le leggi regionali in materia di energia per renderle conformi al dispositivo delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1526/2008 e n. 1527/2008 che hanno annullato, rispettivamente, i decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 2000 e 9 aprile 1999, concernenti la normativa tecnica e le relative procedure da applicare per la costruzione delle linee elettriche aeree esterne che imponevano la conformità e la piena osservanza delle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 457/1998, ritenendo le linee elettriche aeree esterne non assoggettabili alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), essendo le stesse già assoggettate ad adempimenti procedurali previsti in norme tecniche e provvedimenti legislativi separati, anche in relazione agli aspetti antisismici.


Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"):


45. A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52 (Norme in materia di programmazione integrata ambientale) la denominazione "piano regionale di azione ambientale (PRAA)" è stata sostituita con la denominazione "piano ambientale ed energetico regionale (PAER)"; è necessario, quindi, adeguare la normativa regionale, che a tale piano fa espresso rinvio;


46. Occorre precisare, in attuazione di quanto già previsto dall’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), così come modificato dalla l.r. 52/2011, che il piano regionale di gestione dei rifiuti definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica, nel rispetto delle finalità, degli obiettivi generali e degli indirizzi che il PAER detta al fine di assicurare l’integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali di settore in materia ambientale.


Per quanto concerne il capo IV, sezione V (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico"):


47. A seguito dell’entrata in vigore della l.r. 52/2011 la denominazione PRAA è stata sostituita con la denominazione PAER, è necessario, quindi, adeguare la normativa regionale, che a tale piano fa espresso rinvio;


48. Occorre recepire, nella normativa regionale in materia di inquinamento acustico, la disposizione di cui al comma 3 bis, recentemente inserito, dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), anche al fine di chiarire, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento, quando è possibile ricorrere alla certificazione di un tecnico competente in materia, in luogo della relazione previsionale di clima acustico, e quali sono le indicazioni che detta certificazione deve riportare.


Per quanto concerne il capo IV, sezione VIII (Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 "Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale"):


49. Poiché l’articolo 1 bis della l.r. 89/1998, introdotto dalla legge regionale 5 agosto 2011, n. 39, stabilisce che le politiche regionali di tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico sono contenute nel PAER di cui alla l.r. 14/2007, occorre inserire all’interno dell’articolo 3 della stessa l.r. 14/2007, uno specifico richiamo ai contenuti del PAER, al fine di coordinare le due disposizioni.


Per quanto concerne il capo IV, sezione IX (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT"):


50. A seguito dell’entrata in vigore della l.r. 52/2011 la denominazione PRAA è stata sostituita con la denominazione PAER, è necessario, quindi, adeguare la normativa regionale, che a tale piano fa espresso rinvio.


Per quanto concerne il capo IV, sezione X (Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 "Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico"):


51. A seguito dell’entrata in vigore della l.r. 52/2011 la denominazione PRAA è stata sostituita con la denominazione PAER, è necessario, quindi, adeguare la normativa regionale, che a tale piano fa espresso rinvio.


Per quanto concerne il capo IV, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente"):


52. È necessario adeguare gli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 17 della l.r. 9/2010 alle modificazioni introdotte nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nonché alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), e alla contestuale abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 e del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152.


53. in particolare, è necessario conformare le disposizioni della l.r. 9/2010 a quanto previsto dal d.lgs. n. 128/2010 che:


- modifica il comma 4 dell’articolo 271 del d.lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità che i piani regionali stabiliscano valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte Quinta dello stesso d.lgs. 152/2006;

- sostituisce il comma 5 dell’articolo 271 del d.lgs. 152/2006, eliminando la possibilità per le regioni di stabilire valori limite di emissioni e prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006;

- sopprime il comma 9 dell’articolo 271 del d.lgs. 152/2006 che prevedeva, tra l’altro, la possibilità per le regioni di individuare zone di particolare pregio naturalistico;

- sopprime il comma 10 dell’articolo 271 del d.lgs. 152/2006, eliminando la possibilità per le regioni di stabilire valori limite di emissione e prescrizioni più severi di quelli stabiliti dagli allegati di cui alla parte Quinta, titolo I, dello stesso d.lgs. 152/2006;

- modifica il comma 2 dell’articolo 272 del d.lgs. 152/2006, utilizzando il termine “stabilimento” in luogo dei termini “impianto e attività”;

- sostituisce il comma 8 dell’articolo 281 del d.lgs. 152/2006 eliminando i riferimenti agli inventari delle fonti di emissioni statali, regionali, delle province autonome e provinciali, che trovano attualmente il loro fondamento nell’articolo 22, comma 3, del d.lgs. 155/2010, limitatamente agli inventari statali e regionali e delle province autonome;


54. E’ altresì necessario adeguare i riferimenti della l.r. 9/2010 alla normativa statale e comunitaria in materia di valutazione e gestione dell’aria ambiente, oggi costituiti dalle disposizioni del d.lgs. 155/2010, anche al fine di recepire le novità introdotte dal medesimo decreto, con particolare riferimento all'obbligo per la Regione di trasmissione del progetto di zonizzazione e classificazione, nonché del progetto di rete di rilevamento al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi degli articoli 3 e 5 del d.lgs. 155/2010, e alle modalità di zonizzazione, classificazione e valutazione della qualità dell’aria con riferimento ai relativi indicatori, come definiti nel medesimo decreto;


55. E' opportuno adeguare l’articolo 6, comma 7, della l.r. 9/2010 al d.lgs. 155/2010, che prevede una cadenza triennale, anziché biennale, per l'aggiornamento dell'inventario regionale sulle sorgenti di emissione in aria ambiente (IRSE), tenuto conto che un aggiornamento triennale garantisce comunque un efficace monitoraggio consentendo, contemporaneamente, un consistente risparmio di risorse;


56. In ragione delle modifiche apportate, si è reso altresì necessario procedere ad una revisione testuale della legge, al fine di eliminare duplicazioni di norme e disposizioni superflue e ridondanti;


57. Poiché a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 52/2011 la denominazione PRAA è stata sostituita con la denominazione PAER, è necessario, quindi, adeguare la normativa regionale, che a tale piano fa espresso rinvio.


Per quanto concerne il capo IV, sezione XIII (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010 n. 28 "Misure straordinarie in materia di scarichi dei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per tutela delle acque dall'inquinamento" e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"):


58. Poiché a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 52/2011 la denominazione PRAA è stata sostituita con la denominazione PAER, è necessario, quindi, adeguare la normativa regionale, che a tale piano fa espresso rinvio.


Per quanto concerne il capo IV, sezione XVI (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007"):


59. Al fine di coordinare le disposizioni relative all’autorità idrica toscana e all’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in analogia con quanto già previsto all’articolo 8 per l’autorità idrica, l’approvazione dello schema tipo dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti viene ricondotta nella competenza del Consiglio regionale.


Per quanto concerne il capo V (Organizzazione e risorse), sezione I (Modifiche alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 "Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549") e sezione IV (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 "Norme generali in materia di tributi regionali"):


60. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 23, comma 31, del d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011, all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), si è disposta l’abrogazione sia dell’articolo 16, comma 4 bis, della l.r. 60/1996, sia dell’articolo 10, comma 3, della l.r. 31/2005, per rendere coerente il sistema di sanzioni disposte in materia di tributi regionali al più favorevole regime introdotto dal legislatore statale con la disciplina di cui allo stesso d.l. 98/2011.


Per quanto concerne il capo V, sezione II (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n.36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana"):


61. Occorre recepire la modifica dell'aliquota disposta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012").


Per quanto concerne il capo V, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"):


62. È opportuno semplificare e snellire la procedura per la cancellazione dei vincoli, ipoteca e patto di riservato dominio, gravanti sui beni del disciolto Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (ETSAF), gestiti da Regione Toscana, ma non consolidati nel patrimonio della stessa, in modo automatico una volta attestato dal settore competente l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, evitando il ricorso al notaio.


Per quanto concerne il capo V, sezione V (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"):


63. È necessario rendere congruente la disciplina dettata dall’articolo 34, comma 3, della l.r. 1/2009, che attribuisce agli organi di direzione politica la competenza al conferimento ai dipendenti di incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Regione in seno ad enti ed organismi esterni, e la disposizione dettata dall’articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della l.r. 5/2008, che, invece, esclude dal campo di applicazione della stessa legge l’individuazione, da parte dei dirigenti, di dipendenti regionali per la partecipazione ad organismi, anche esterni, con compiti istruttori e consultivi.


64. Si aggiunge, pertanto, il comma 3 bis nell’articolo 34 della l.r. 1/2009, in cui si precisa che le designazioni di dipendenti regionali in qualità di esperti all’interno di organismi esterni di natura prettamente tecnica sono effettuate con atto del direttore generale;


65. L’articolo 57 del d.lgs. 165/2001, come novellato dall’articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), quale organismo unico operante in sostituzione dei precedenti comitati per le pari opportunità e comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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