Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012
SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica)
Art. 58
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 33/2000
1. L’articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica), è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - Programmazione
1. Il piano regionale agricolo forestale (PRAF), di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale),
individua gli interventi regionali rivolti a favorire lo sviluppo dell’acquacoltura.”.
Art. 59
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 33/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 33/2000 le parole:
"dal programma di sviluppo dell’acquacoltura sono attuati dall’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti: “dal PRAF sono attuati”.
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 33/2000 è abrogato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.