Menù di navigazione

Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

CAPO IV
- Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1984 n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia)
Art. 105
1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia), la parola:
"settembre"
è sostituita dalla seguente:
"aprile"
.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)
Art. 106
1. Il comma 7 bis dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), è sostituito dal seguente:
“7 bis.Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare un esperto dell’ARPAT ed uno della competente struttura della Giunta regionale e rappresentanti delle amministrazioni locali eventualmente interessate.”
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)
Art. 107
- Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 45/1997
1. L’articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è abrogato.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 108
1. Al comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole:
"piano regionale di azione ambientale (PRAA) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale )"
, sono sostituite dalle seguenti:
"piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)”.
Art. 109
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998, dopo le parole:
"Il piano regionale"
sono inserite le seguenti:
"definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel PAER ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007, ed in particolare".
Art. 110
1. Al comma 10 dell'articolo 30 bis della l.r. 25/1998 le parole:
“legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale)”
sono sostituite dalle seguenti:
"l.r. 14/2007".
SEZIONE V -
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 111
1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) le parole:
"piano regionale di azione ambientale (PRAA)"
, sono sostituite dalle seguenti:
"piano ambientale ed energetico regionale (PAER)".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 bis della l.r. 89/1998 la parola
"PRAA"
è sostituita dalla seguente:
"PAER".
Art. 112
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 89/1998 la parola:
"PRAA"
è sostituita dalla seguente:
"PAER".
Art. 113
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
"3 bis.In attuazione di quanto previsto all’articolo 8, comma 3 bis, della l. 447/1995, nei comuni che hanno provveduto, nel rispetto delle istruzioni tecniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della presente legge, al coordinamento degli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale con i piani di classificazione acustica, la relazione previsionale di clima acustico di cui al comma 3 è sostituita, per gli edifici adibiti a civile abitazione e ai fini del rilascio del permesso a costruire, nonché dell'esercizio dell'attività edilizia di cui all’articolo 79 e di cui all’articolo 80, comma 5, della l.r. 1/2005, da una certificazione con i contenuti di cui al comma 3 ter, rilasciata da un tecnico competente ai sensi dell’articolo 16.".
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
"3 ter.La deliberazione di cui ai commi 2 e 3, individua le indicazioni che la certificazione di cui al comma 3 bis deve contenere al fine di attestare il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zona acustica di riferimento individuata nel piano comunale di classificazione acustica.".
Art. 114
1. Al comma 1 dell'articolo 17 ter della l.r. 89/1998 la parola
"PRAA"
è sostituita dalla seguente:
"PAER".
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 115
Abrogato.
SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
Art. 116
- Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è abrogato.
Art. 117
1. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 le parole:
"Le opere e i lavori oggetto"
sono sostituite dalle seguenti :
"Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere e i lavori oggetto".
2. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente :
"5. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree e relativi impianti, non si applica quanto previsto dagli articoli 105, 105-bis, 105 ter e 105 quater della l.r. 1/2005.".
3. il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 è abrogato.
SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)
Art. 118
1. Dopo la lettera d) bis del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), è inserita la seguente:
"d ter)all'articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)".
SEZIONE IX
- Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)
Art. 119
- Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009
1.
"ARPAT")
"Istituzione del piano regionale di azione ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale".
Art. 120
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 30/2009 le parole:
"piano regionale di azione ambientale"
sono sostituite dalle seguenti:
"piano ambientale ed energetico regionale".
Art. 121
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2009 le parole:
"piano regionale di azione ambientale"
sono sostituite dalle seguenti:
"piano ambientale ed energetico regionale".
SEZIONE X
- Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)
Art. 122
- Modifiche al preambolo della l.r. 58/2009
1. Al punto 13 del considerato del preambolo della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico) le parole
"piano regionale di azione ambientale (PRAA)"
sono sostituite dalle seguenti:
"piano ambientale ed energetico regionale (PAER)".
Art. 123
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 58/2009 le parole: "
piano regionale di azione ambientale (PRAA)"
sono sostituite dalle seguenti:
"piano ambientale ed energetico regionale (PAER)".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 58/2009 la parola:
"PRAA"
è sostituita dalla seguente:
"PAER".
Art. 124
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 58/2009 la parola:
"PRAA"
è sostituita dalla seguente:
"PAER".
SEZIONE XI
- Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
Art. 125
- Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010
1. Il terzo, quinto, settimo e ottavo visto del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), sono abrogati.
2. Nel preambolo della l.r. 9/2010 dopo il quarto visto sono inseriti i seguenti:
a) "visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);";
b) "visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);".
3. Il punto 2 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
"2. In particolare con l’entrata in vigore del d.lgs. 155/2010 è stata recepita la normativa
comunitaria di settore costituita dalla direttiva quadro 2008/50/CE (Relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e abrogati: il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione dell'aria ambiente), il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), ed il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente);".
4. Il punto 3 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
"3. oltre alle norme nazionali citate al precedente punto 2, occorre tener conto anche delle disposizioni contenute nella parte V del d.lgs. 152/2006, incentrate prevalentemente sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera prodotte da impianti ed attività, e quindi sulla disciplina delle autorizzazioni e dei controlli, così modificate dal d.lgs.128/2010;".
5. Il punto 4 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è abrogato.
6. Il punto 8 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
"8. Lo stesso legislatore nazionale, negli atti normativi sopra citati, prevede che le regioni, in relazione agli specifici inquinanti, elaborino piani o programmi per l’individuazione e l’attuazione delle azioni e degli interventi per il risanamento della qualità dell’aria ambiente, nonché delle misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente e assicurino, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali;".
7. Al punto 18 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 le parole:
"approvare del piano"
sono sostituite dalle seguenti:
"approvare il piano"
.
8. Il punto 19 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è abrogato.
Art. 126
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 9/2010
1.
"Istituzione del piano regionale di azione ambientale"
"Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale".
Art. 127
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2010
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è sostituita dalla seguente:
"a) all’individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), nonché al riesame della classificazione da effettuarsi almeno ogni cinque anni secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.lgs. 155/2010.".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole "dalla normativa statale e comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "dal d.lgs. 155/2010".
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è abrogata.
4. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserita la seguente:
"d bis) alla trasmissione del progetto di zonizzazione e classificazione e del progetto di rete di rilevamento secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del d.lgs. 155/2010;".
5. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole
"nonché al coordinamento ed
indirizzo degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione"
sono soppresse.
6. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole:
"impianti e attività, ulteriori rispetto a quelle
indicate nella"
sono sostituite dalle seguenti:
"stabilimenti ulteriori rispetto a quelli in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla".
Art. 128
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2010
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 9/2010 è abrogata.
Art. 129
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2010 le parole:
"in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia"
sono sostituite dalle seguenti:
"secondo quanto stabilito dal d.lgs. 155/2010".
Art. 130
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2010
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"8, comma 5, del d. lgs. 351/1999 e di cui all’articolo 281, comma 8, del d. lgs. 152/2006"
sono sostituite dalle seguenti:
"22, comma 3, del d.lgs. 155/2010".
2. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"ed alle province"
e le parole
"e degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione"
sono soppresse.
3. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"ed alle province"
sono soppresse.
4. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 9/2010 è abrogata.
5. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"ogni due anni"
sono sostituite dalle seguenti: "
con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo
Stato provvede alla redazione dell'inventario nazionale su base provinciale".
Art. 131
- Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 9/2010
1. L’articolo 8 della l.r. 9/2010 è abrogato.
Art. 132
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2010
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
"1. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione delle priorità definite nel programma regionale di sviluppo (PRS) ed in accordo con il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla l.r. 14/2007, persegue una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio ed alla valutazione della qualità dell’aria secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 2 lettere a) e b).".
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole
"8, comma 2, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici"
sono sostituite dalle seguenti:
"2, comma 2, lettera a), anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 11, del d.lgs. 155/2010".
3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole "agli articoli 271, commi 4 e 5, e 281, comma 10," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 271, comma 4.".
4. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 è abrogata.
5. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 sono aggiunte, in fine, le parole:
"e secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del d.lgs. 155/2010".
Art. 133
1. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 9/2010 le parole "delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale" sono sostituite dalle seguenti:
"valori obiettivo e delle soglie di allarme di cui all'articolo 10 del d.lgs. 155/2010".
Art. 134
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 9/2010 è abrogato.
SEZIONE XII
- Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza)
Art. 135
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "
VAS"
, di valutazione di impatto ambientale
"VIA"
e di valutazione di incidenza), le parole:
"elaborati tecnici di cui al primo periodo della lettera a)"
sono sostituite dalle seguenti:
"elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera".
Art. 136
1. Al comma 5 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 le parole:
"è richiesta"
sono sostituite dalle seguenti:
"può essere rilasciata".
SEZIONE XIII
- Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010 n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi dei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per tutela delle acque dall'inquinamento" e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati")
Art. 137
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 2010 n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi dei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per tutela delle acque dall'inquinamento" e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"), le parole
"piano regionale di azione ambientale"
sono sostituite dalle seguenti:
"piano ambientale ed energetico regionale".
SEZIONE XIV
- Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)
Art. 138
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), le parole:
"di cui all'articolo 12"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al capo III".
SEZIONE XV
- Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale)
Art. 139
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità
“PRIIM”.
Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), le parole:
“le procedure”
sono sostituite dalle seguenti:
“la deliberazione della
Giunta regionale”.
SEZIONE XVI
- Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)
Art. 140
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), le parole:
“articolo 14”
sono sostituite dalle seguenti:
“articolo 13, comma 4”
.
Art. 141
1. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 69/2011 le parole:
“articoli 10 e 11”
sono sostituite dalle seguenti:
“articoli 10, 11 e 12”.
Art. 142
1. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 69/2011 le parole:
"all’articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004"
sono sostituite dalle seguenti:
"all’articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)".
Art. 143
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 69/2011 è sostituita dalla seguente:
"a) all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno 2012;".
Art. 144
1. Al comma 5 dell’articolo 37 della l.r. 69/2011 le parole:
“articoli 10 e 11”
sono sostituite dalle seguenti:
“articoli 10, 11 e 12”.
Art. 145
1. Al comma 1, lettera c) dell’articolo 1 della l.r. 69/2011 il numero:
“44”
è sostituito dal seguente:
“43”
.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.