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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

CAPO II
- Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Art. 36
1. Al comma 3 dell’articolo 10 bis della legge regionale 12 febbraio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio")
, le parole
"riconosciute dalla Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e operanti sul territorio regionale".
Art. 37
1. Il comma 12 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è abrogato.
Art. 38
1. Il comma 2 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è abrogato.
2. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserita la seguente:
"a bis) le ragioni e i motivi che giustificano il provvedimento;".
3. Dopo la lettera a bis) del comma 3 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserita le seguente:
"a ter) l’esame delle altre soluzioni possibili;".
4. Dopo la lettera a ter) del comma 3 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserita la seguente:
"a quater) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate;".
Art. 39
1. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 le parole: "di cui all’articolo 30, comma 11" sono soppresse.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)
Art. 40
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le parole:
"dell'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"della competente struttura della Giunta regionale".
Art. 41
1. Alla lettera c) del comma 1.3 dell’articolo 6 della l.r. 50/1995 le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
"
2. Il comune per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi della competente struttura della Giunta regionale. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario alla competente struttura della Giunta regionale per formulare il suo parere tecnico, che, comunque, non può essere superiore a sessanta giorni.".
Art. 42
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 50/1995 le parole:
"dell'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"della competente struttura della Giunta regionale".
Art. 43
1. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 le parole:
"dell'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"della Regione".
Art. 44
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 50/1995 le parole:
"dell'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"della competente struttura della Giunta regionale"
.
2. Ai commi 4 e 6 dell’articolo 13 della l.r. 50/1995 le parole:
"e l’ARSIA"
sono soppresse.
Art. 45
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 50/1995 le parole: "
, delle Comunità montane e dell’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
“e delle Comunità montane”.
2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 50/1995 le parole:
"dell'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"della competente struttura della Giunta regionale".
Art. 46
1. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 le parole:
"nella misura del venti per cento a favore dell’ARSIA e"
sono soppresse.
2. Al comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 le parole:
"dell’ARSIA e"
sono soppresse.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese)
Art. 47
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese), le parole:
"dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura e foreste (ARSIA), di cui alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale)"
sono sostituite dalle seguenti:
"della Giunta regionale".
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 83/1995 le parole
"tecnico-scientifica dell’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"tecnico-specialistica della competente struttura della Giunta regionale".
Art. 48
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:
“2. Col medesimo decreto viene nominato un commissario, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), per l’amministrazione dell’Azienda che resta in carica fino al rinnovo degli organi aziendali.”.
Art. 49
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 83/1995 le parole:
“proventi derivanti dalle attività di cui al comma 2) e 3) del precedente art. 2;”
sono sostituite dalle seguenti:
“proventi derivanti dalle attività di cui all’articolo 2, commi 2 e 4;”
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici)
Art. 50
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 49/1997
1. L’articolo 2 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), è sostituito dal seguente:
“Art. 2 - Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati
1. La Regione Toscana svolge i compiti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in base al d. lgs. 220/1995.
2. Per vigilanza s’intende la verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti nella parte I dell’allegato II, nell’allegato III e nell’allegato IV del d. lgs. 220/1995, degli organismi di controllo autorizzati che operano sul territorio regionale. Rientra, altresì, nei compiti di vigilanza la verifica del rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli stessi organismi di controllo ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del d. lgs. 220/1995.
3. La competente struttura della Giunta regionale svolge l’attività di vigilanza predisponendo, secondo le indicazioni della Giunta stessa, un programma annuale che prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo degli operatori biologici, pari almeno al 3 per cento degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3.
4. La competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dall’accertamento di irregolarità riscontrate durante lo svolgimento dell’attività di vigilanza dispone, ove lo ritenga opportuno, tempi e modalità affinché l’organismo di controllo metta in atto i necessari correttivi. Trascorso tale termine la competente struttura della Giunta regionale valuta i risultati raggiunti.
5. La competente struttura della Giunta regionale sulla base delle irregolarità riscontrate propone al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, commi 3, 4 e 5 del d. lgs. 220/1995.
6. Congiuntamente al programma annuale di vigilanza la competente struttura della Giunta regionale predispone e invia alla Giunta un resoconto dell’attività di vigilanza svolta nell’anno precedente.".
Art. 51
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole:
"l'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"la Giunta regionale".
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole:
"all’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"alla Giunta regionale".
3. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole:
"all’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"al competente ufficio della Giunta regionale".
4. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 è sostituito dal seguente:
"6. Qualora l'organismo di controllo accerti la perdita dei requisiti di idoneità dell'operatore biologico, ne dà immediata comunicazione al competente ufficio della Giunta regionale che provvede alla cancellazione dall'elenco regionale e a darne comunicazione all’operatore.".
5. Il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 è sostituito dal seguente:
"7. La competente struttura della Giunta regionale comunica annualmente l’elenco regionale degli operatori biologici al MIPAAF.".
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 4)
Art. 52
Abrogato.
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole)
Art. 53
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), è sostituito dal seguente:
"2. I disciplinari di produzione integrata sono predisposti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle imprese interessate. Possono essere consultate istituzioni, enti e associazioni competenti nel settore agroalimentare.".
Art. 54
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente:
"1. La competente struttura della Giunta regionale verifica il rispetto delle disposizioni della presente legge e del "regolamento d'uso" del marchio.".
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 25/1999 le parole:
"L’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"La competente struttura della Giunta regionale".
Art. 55
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 25/1999 è abrogato.
SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura)
Art. 56
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) le parole:
"dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione del settore agricolo e forestale (ARSIA)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
Art. 57
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 36/1999 le parole:
"dell’ARSIA"
sono sostituite con: "
la competente struttura della Giunta regionale".
SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica)
Art. 58
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 33/2000
1. L’articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica), è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - Programmazione
1. Il piano regionale agricolo forestale (PRAF), di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale),
individua gli interventi regionali rivolti a favorire lo sviluppo dell’acquacoltura.”.
Art. 59
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 33/2000 le parole:
"dal programma di sviluppo dell’acquacoltura sono attuati dall’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
“dal PRAF sono attuati”.
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 33/2000 è abrogato.
SEZIONE IX
- Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 53 (Disciplina regionale in materia di Organismi geneticamente modificati “O.G.M.”)
Art. 60
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 53 (Disciplina regionale in materia di Organismi geneticamente modificati “O.G.M.”) le parole:
"dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale, di cui alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”) e successive modificazioni"
sono sostituite dalle seguenti: "
dalla competente struttura della Giunta regionale".
SEZIONE X
- Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)
Art. 61
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale) le parole:
", fatte salve le competenze dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo - forestale “ARSIA”)"
sono soppresse.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 34/2011 le parole:
"dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)"
sono sostituite dalle seguenti:
"della competente struttura della Giunta regionale".
Art. 62
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 34/2001 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) le attività di coordinamento e promozione della ricerca applicata, le azioni di sperimentazione e collaudo dell'innovazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)."
Art. 63
- Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 34/2001
1. L’articolo 7 della l.r. 34/2001 è abrogato.
Art. 64
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 34/2001 sono aggiunte, in fine, le parole: “
all’interno del piano regionale agricolo forestale (PRAF), di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).”.
2. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 34/2001 è sostituita dalla seguente:
"f) determina la ripartizione delle risorse tra Regione e province. Le risorse destinabili alla Regione non possono superare il 35 per cento del totale;".
SEZIONE XI
- Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 65
1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
), è abrogato.
2. Il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
“6. Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”.
SEZIONE XII
- Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)
Art. 66
1. Al comma 8 dell’articolo 24 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), dopo le parole:
"al comma 6
" sono inserite le seguenti:
"e 6 bis".
Art. 67
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 30 le parole:
"autorizzazioni rilasciate"
sono soppresse.
SEZIONE XIII
- Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale)
Art. 68
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
Art. 69
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 64/2004 le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 64/2004 è sostituito dal seguente:
"2. L'iscrizione ai repertori avviene su iniziativa dalla competente struttura della Giunta regionale, ovvero su proposta di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.".
Art. 70
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 64/2004 le parole:
"l' ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"la competente struttura della Giunta regionale".
Art. 71
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 64/2004 le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 64/2004 le parole:
"all'ARSIA"
sono sostituite con:
"alla competente struttura della Giunta regionale".
Art. 72
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 64/2004 le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
2. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 64/2004 le parole:
"l'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"la competente struttura della Giunta regionale".
Art. 73
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 64/2004 le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
Art. 74
1. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 64/2004 è sostituito dal seguente:
"2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla competente struttura della Giunta regionale ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico di cui al regolamento (CE) n. 837/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991, o secondo il metodo della produzione integrata di cui alla legge regionale 15 aprile
1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).".
SEZIONE XIV
- Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Art. 75
Abrogato.
Art. 76
Abrogato.
Art. 77
Abrogato.
SEZIONE XV
- Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)
Art. 78
1. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura), è sostituita dalla seguente:
"Competenze ARPAT".
2. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 66/2005 è abrogato.
3. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
"2. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge per il settore della pesca e dell'acquacoltura le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all’articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).".
SEZIONE XVI
- Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2007, n. 30 (Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli)
Art. 79
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2007, n. 30 (Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli), le parole:
"l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA),"
sono soppresse.
Art. 80
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 30/2007 le parole:
"anche attraverso ARSIA e"
sono soppresse.
SEZIONE XVII
- Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”)
Art. 81
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”), le parole:
“di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani)”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane)”.
SEZIONE XVIII
- Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)
Art. 82
Abrogato.
SEZIONE XIX
- Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)
Art. 83
1. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.), le parole:
"appositi protocolli di natura organizzativa,"
sono sostituite dalla seguente:
"convenzioni".
SEZIONE XX
- Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese)
Art. 84
1. Al comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese), le parole:
"e 4"
sono sostituite dalle seguenti:
", 4 e 4 bis".
SEZIONE XXI
- Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e alle leggi regionali concernenti il PAR
Art. 85
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), le parole:
"presso l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIA)"
sono sostituite dalle seguenti:
"presso la Giunta regionale".
Art. 86
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 24/2010 le parole:
"l’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"la competente struttura della Giunta regionale".
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 24/2010 è sostituito dal seguente:
"2. Con deliberazione del Consiglio regionale, previa proposta della Giunta regionale, sono stabiliti i requisiti e le procedure per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco dei poderi sociali.".
SEZIONE XXII
- Sostituzione della denominazione PAR con PRAF
Art. 87
- Sostituzione della denominazione PAR con PRAF
1. Ovunque ricorrano le parole: “piano agricolo regionale” e “PAR” queste sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “piano regionale agricolo forestale” e “PRAF”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.