Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012
Art. 97
- Modifiche all’articolo 42 della l.r. 38/2004
1. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La captazione, le canalizzazioni, i serbatoi, e comunque tutti gli impianti destinati al contatto con l’acqua devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.".
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.