Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012
Art. 90
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 38/2004
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole: “
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva
80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali)”
sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali)”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 38/2004 le parole:
“decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE)”
sono sostituite dalle seguenti: “d. lgs. 176/2011”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.