Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012
Art. 152
- Modifiche all’articolo 38 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
"1. Gli atti con cui sono approvate le azioni positive sono trasmessi al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità e portati a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.".
2. Il comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
"3. Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso alla Giunta regionale, al Comitato unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità ed alle
organizzazioni sindacali."
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.