Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012
Art. 150
- Modifiche all’articolo 34 della l.r. 1/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), prima delle parole "Spettano agli organi" sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis, ".
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"3 bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza
della Regione), spetta ai direttori generali competenti per materia la designazione di dipendenti regionali in qualità di esperti all’interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza.".
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.