Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012
Art. 1
- Modifiche all’articolo 15 della l.r. 59/1996
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), le parole:
"secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio"
sono soppresse.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
"3 bis.Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, acquisito il parere del Consiglio regionale che viene reso nell’ambito della procedura di cui all’articolo 19, commi 3 e 3 bis.".
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.