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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella CAPO I - Affari istituzionali
espandere cartella CAPO II - Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
espandere cartella CAPO III - Diritti di cittadinanza e coesione sociale
espandere cartella CAPO IV - Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
chudere cartella CAPO V - Organizzazione e risorse
espandere cartella SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549)
espandere cartella SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)
espandere cartella SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana")
espandere cartella SEZIONE IV - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)
espandere cartella SEZIONE V - Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
chudere cartella
Art. 150 - Modifiche all’articolo 34 della l.r. 1/2009
Art. 151 - Modifiche all’articolo 37 della l.r. 1/2009
Art. 152 - Modifiche all’articolo 38 della l.r. 1/2009
Art. 153 - Modifiche all’articolo 39 della l.r. 1/2009

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.