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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 27

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), l) e m), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica);


Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili);


Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);


Considerato quanto segue:


1. È opportuno promuovere su tutto il territorio regionale l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati e mezzo di prevenzione sanitaria e di socialità;


2. Sono di particolare rilevanza le strategie contenute nel libro verde COM(2007)551 adottato dalla Commissione delle Comunità europee il 29 settembre 2007 (Verso una nuova cultura della mobilità urbana);


3. È necessario provvedere, nell’ambito del completamento e ammodernamento delle infrastrutture, all’avvio di una rete regionale della mobilità ciclabile, che sia caratterizzata da una visione strategica delle potenzialità della mobilità ciclistica, al fine di superare la situazione di marginalità in cui si trova questa modalità di trasporto sostenibile;


4. È necessario incentivare le alternative al trasporto motorizzato, il quale produce un alto consumo energetico ed un consistente inquinamento atmosferico;


5. È necessario decongestionare il traffico motorizzato, in particolare urbano, attraverso lo sviluppo delle infrastrutture del trasporto ciclabile, necessarie per incentivare l’uso della bicicletta;


6. A questo scopo si rende necessaria la creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva e di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili, attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, anche con la creazione di una rete di punti di ristoro, con particolare riguardo ai percorsi connessi e correlati alle strade aventi caratteristiche storico-culturali;


7. Sussiste l’urgenza di sviluppare un sistema di trasporto intermodale per migliorare la mobilità dei centri urbani ed extraurbani;


8. È necessario disporre di efficaci strumenti di pianificazione che coordinino e realizzino in modo organico una politica di incentivazione e promozione della mobilità tramite bicicletta;


9. È opportuno creare una rete di ciclostazioni al fine di realizzare, in sicurezza e con facilità, l’intermodalità tra bicicletta e trasporto pubblico, in particolare con il treno, nonché favorire lo sviluppo del cicloturismo;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma inserito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 11 ; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.