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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 27

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 8
1. I comuni sedi di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri provvedono, all’interno o in prossimità delle suddette infrastrutture, alla realizzazione di ciclostazioni, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera d). (18)

Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 8.

2. Per la realizzazione delle ciclostazioni di cui al comma 1, i comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono le infrastrutture interessate(19)

Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 8.

.
Art. 9
Gestione e manutenzione
1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi ciclabili realizzati in attuazione dei piani di cui agli articoli 3 e 4(20)

Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 9.

, e la manutenzione dei percorsi e dei tracciati ciclabili preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
1 bis. Comuni, province, Città metropolitana di Firenze (20)

Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 9.

, consorzi di bonifica e altri enti pubblici possono stipulare specifici accordi per l'esecuzione coordinata (21)

Parola inserita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 9.

, da parte dei medesimi enti o consorzi che già svolgono attività di manutenzione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di competenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascun tracciato o percorso ciclabile. (4)

Comma inserito conl.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 15.

Ai fini dell’attuazione degli interventi, gli accordi di cui al periodo precedente individuano il soggetto che svolgerà la funzione di capofila. Nei casi di cui al comma 2 bis gli accordi sono stipulati previa adesione della Regione Toscana .(22)

Periodi aggiunti con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 9.

2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria dei tracciati e dei percorsi ciclabili di cui al comma 1. (23)

Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 9.

2 bis. Per i tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del novanta per cento dei costi complessivi, nel caso in cui gli accordi di cui al comma 1 bis coinvolgano, all’interno di una singola provincia, della Città metropolitana di Firenze o di un’unione di comuni, la totalità dei comuni interessati dal tracciato. (24)

Comma aggiunto con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 9.

2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché, nei casi di mancata o incompleta esecuzione dei lavori, di revoca e restituzione degli stessi. (24)

Comma aggiunto con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 9.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma inserito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 11 ; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.