Legge regionale 6 giugno 2012, n. 27
Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012
Art. 10
Finanziamenti
1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti proprietari delle strade che provvedono, ai sensi dell’
articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti, purché realizzati in conformità al PRIIM, salvo comprovati problemi di sicurezza.

2. Sono finanziabili solo gli interventi relativi a strade classificate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere C, D, E, ed F del
d.lgs 285/1992 .

3. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti per la manutenzione straordinaria dei percorsi connessi e correlati alle strade aventi caratteristiche storico-culturali.
Note del Redattore:
Comma inserito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 11 ; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.