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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 25

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 novembre 2009 (Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali);


Vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);


Considerato quanto segue:


1. La semplificazione amministrativa è un fattore fondamentale per la competitività e la crescita economica delle imprese e si realizza anche attraverso gli strumenti dell'amministrazione elettronica;


2. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria è totalmente di competenza del servizio fitosanitario regionale che deve verificare la completezza della documentazione allegata alla richiesta, accertare i requisiti previsti dalla norma nazionale e impartire le eventuali prescrizioni tecniche in ambito fitosanitario in funzione della categoria di appartenenza del soggetto richiedente;


3. Il procedimento amministrativo è, quindi, di stretta competenza regionale e l’unico soggetto coinvolto è il servizio fitosanitario regionale;


4. Il servizio fitosanitario nazionale, in accordo con i servizi fitosanitari regionali, ha avviato la riorganizzazione del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) relativamente all'immissione dati, autorizzazioni, certificazioni all'import e all'export, quale unico strumento informativo nazionale di gestione della banca dati del servizio fitosanitario nazionale;


5. Attraverso il sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura), sono gestiti la maggior parte dei procedimenti amministrativi inerenti il settore agricolo. Questo sistema ha permesso di costituire un archivio informatizzato di dati, completo e costantemente aggiornato, utile anche ai fini dei controlli e delle verifiche presso le imprese agricole;


6. La stessa l.r. 64/2011, all'articolo 10, ha previsto, per le autorizzazioni fitosanitarie già rilasciate prima della sua entrata in vigore, la comunicazione al servizio fitosanitario regionale mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). L’ARTEA, inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della stessa l.r. 64/2011, gestisce il registro ufficiale dei produttori (RUP) nel quale sono inseriti gli operatori autorizzati;


7. Si ritiene, pertanto, al fine di semplificare il procedimento amministrativo in oggetto, di attivare anche i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria mediante il sistema informativo dell’ARTEA ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis, della l.r. 45/2007;


8. Tale scelta garantisce una migliore gestione degli adempimenti per l'operatore e la razionalizzazione dei dati ormai già informatizzati;


9. Per sopperire ad un mero errore materiale, si aggiunge il comma 3 bis nell’articolo 9 della l.r. 64/2011;

Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.