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Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23

Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 1 giugno 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), e l'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;


Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione);


Vista la Sito esternolegge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);


Visto gli articoli 86, 93, 94, 104 e 105 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Considerato quanto segue:


1. Attraverso questa legge la Regione intende aumentare l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle funzioni concernenti i porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo; attualmente attribuite alla competenza comunale, tramite la riallocazione delle stesse in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione.


2. Il livello più adeguato per l'esercizio delle funzioni di cui si tratta è quello regionale, in quanto consente la programmazione e la progettazione degli interventi portuali in una visione strategica d'insieme necessaria per consentire il potenziamento e lo sviluppo della portualità toscana, nonché la razionalizzazione delle risorse in funzione dell'efficienza e della competitività del sistema.


3. La Regione esercita le competenze suindicate attraverso l'istituzione di un ente dipendente, denominato Autorità portuale regionale, al quale riconosce il ruolo di gestore globale della vita istituzionale, amministrativa ed economica del porto, un ente pertanto fortemente specializzato che assicura l'ottimizzazione delle professionalità esistenti avvalendosi degli uffici della Regione e degli enti locali.


4. A seguito della riforma Sito esternodel titolo V della Costituzione la materia dei porti e aeroporti civili, rientra nella competenza legislativa concorrente attribuita alle regioni.


5. Dato il forte interesse delle comunità locali allo sviluppo delle aree portuali gli enti locali partecipano alla vita dell'organo di indirizzo dell'ente denominato comitato portuale.


6. All'interno di ciascun comitato portuale è garantita la compresenza di diversi livelli di governo, pertanto accanto ad una componente stabile di livello regionale è prevista la partecipazione degli enti locali di volta in volta interessati a seconda dell'ambito territoriale coinvolto, anche al fine di rendere possibile il coordinamento delle esigenze regionali con quelle locali, garantendo altresì impulso e speditezza delle procedure.


7. All’interno del medesimo comitato è garantita altresì la presenza di un rappresentante delle camere di commercio territorialmente interessate al fine di assicurare uno stretto collegamento con le esigenze economiche ed imprenditoriali del territorio.


8. Al fine di garantire un’adeguata e condivisa programmazione delle opere, è prevista l'introduzione di uno strumento di programmazione elaborato dal segretario generale e adottato da ciascun comitato portuale per ambito di competenza che, sulla base degli indirizzi annuali della Giunta regionale, individua le attività e le opere che l'Autorità portuale regionale intende realizzare nel corso dell'anno di riferimento.


9. In relazione alla necessità di definire in modo congruo i confini del demanio marittimo relativo ai porti nei quali è istituita l’Autorità portuale regionale, è affidato al piano regolatore portuale il compito di individuare le aree non più funzionali alle attività portuali. L’applicazione di tale nuova disposizione risulta di particolare importanza per il porto di Viareggio, in considerazione della particolare conformazione ed estensione del demanio marittimo ad esso afferente, il quale attualmente include aree significative della città non specificamente funzionali all’ambito portuale.


10. Per l'esercizio della funzione di gestione delle concessioni demaniali, attesa la sua specificità, appare opportuno e funzionale, con riferimento ai porti minori (Giglio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo) che l'Autorità portuale regionale possa avvalersi degli uffici degli enti locali interessati.


11. Allo scopo di garantire e promuovere il coinvolgimento degli operatori economici interessati, dei rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, delle camere di commercio, alla vita della realtà portuale, si prevede l’istituzione di un organismo consultivo denominato commissione consultiva che si esprime sui principali atti relativi alle strategie di sviluppo.


12. La commissione consultiva esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione dell’Autorità portuale regionale, la quale, conseguentemente, motiva in ordine alle determinazioni assunte.


13. Si è posta la necessità di prevedere disposizioni transitorie per quanto riguarda i rapporti giuridici in essere in conseguenza del passaggio della titolarità al rilascio dei suddetti atti dall'ente locale all'Autorità portuale regionale.


14. In relazione al nuovo assetto delle competenze è necessario procedere ai necessari adeguamenti della l.r. n. 1/2005 e della l.r. 88/1988 al fine di renderle coerenti con la disciplina in parola.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 78.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 80.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 81.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Lettera inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 12.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 41.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 43.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 45.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 46.

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Alinea così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parole così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 5 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ).

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 21 aprile 2020, n. 27 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 51 .

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2023, n. 46 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 56.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 58.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 59.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.